Cassazione Penale, Sentenza n. 5745/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/03/2022 del Tribunale di Gela che aveva rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione del primo e secondo piano di un fabbricato. Due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; il tribunale non avrebbe esaminato adeguatamente i possibili esiti e i tempi della domanda di condono pendente; 2) mancata attivazione della procedura di "fiscalizzazione" dell'illecito edilizio ai sensi dell'art. 34 del DPR 380/2001, con la censura dell'impossibilità materiale di demolire senza pregiudicare la staticità della parte regolare dell'edificio e della sproporzione della demolizione rispetto all'interesse del singolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente non abbia adeguatamente contestato e confrontato la motivazione del Tribunale, che aveva evidenziato la pendenza del condono dal 2004 senza elementi concreti che ne suggeriscano un prossimo accoglimento e che tale condono riguarda solo il primo piano e non il secondo. La Corte ha ribadito che in sede esecutiva l'interessato ha un onere di allegazione (non di prova) di fatti concreti che rendano prevedibile, in breve tempo, l'adozione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale incompatibile con l'ordine di demolizione; nel caso concreto mancavano argomenti seri e circostanze concrete. Quanto alla sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001, la Corte ha richiamato il principio della "doppia conformità" (al momento della realizzazione e al momento della domanda) come condizione per estinguere il reato e revocare l'ordine di demolizione, escludendo effetti dalla cosiddetta "sanatoria giurisprudenziale". Le deduzioni sulla impossibilità tecnica di demolire e sulla sproporzione sono state ritenute nuove rispetto all'istanza e generiche, quindi inammissibili. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata quale presunta violazione per vizio di motivazione; la Corte rileva che il ricorso deve avere correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato e che l'allegazione del ricorrente non ha confutato compiutamente la motivazione del Tribunale.
DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 34
Norma che disciplina la "fiscalizzazione" dell'illecito edilizio richiamata dalla ricorrente; la Corte osserva che la richiesta non è stata supportata da allegazioni concrete che rendessero applicabile la procedura nel caso concreto e non ha impedito il rigetto dell'istanza.
DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 36
La Corte ribadisce che la sanatoria idonea ad estinguere il reato e a revocare l'ordine di demolizione è solo quella prevista dall'art. 36, che richiede la 'doppia conformità' (al momento della realizzazione e al momento della domanda). Non si possono attribuire effetti estintivi a una 'sanatoria giurisprudenziale' o impropria.
DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9
Richiamato in relazione all'ordine di demolizione previsto dalla normativa edilizia; l'ordine di demolizione pronunciato in sentenza passata in giudicato può essere sospeso o revocato solo in presenza di solide ragioni di prevedibile accoglimento della sanatoria.
art. 44 DPR 380/2001
Norma penale richiamata dalla Corte nel contesto: la sanatoria prevista dall'art. 36 è condizione per l'estinzione del reato di cui all'art. 44.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico della ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte per valutare l'assenza di dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; nondimeno è stata disposta una somma equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per ottenere la sospensione o la revoca di un ordine di demolizione emesso con sentenza passata in giudicato, il richiedente deve allegare fatti concreti e circostanze specifiche che rendano ragionevolmente prevedibile, in un breve arco temporale, l'adozione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale incompatibile con l'ordine di demolizione; non è sufficiente una mera asserzione della pendenza di un condono.
- In sede esecutiva l'onere dell'interessato è di allegazione (non di prova): occorre fornire argomentazioni serie e elementi concreti che consentano al giudice di valutare la prevedibilità dell'accoglimento del condono o della sanatoria.
- La sanatoria idonea ad estinguere il reato edilizio e a revocare l'ordine di demolizione è quella conforme ai requisiti dell'art. 36 del DPR 380/2001 (doppia conformità); non sono idonee le cosiddette 'sanatorie giurisprudenziali' che riconvertono dopo l'opera la conformità urbanistica.
- Nuove questioni tecniche o di illegittimità (es.: impossibilità materiali di demolire, violazione del principio di proporzionalità) sollevate per la prima volta in sede di impugnazione di cassazione o non specificate nell'istanza principale possono essere dichiarate inammissibili.
- Chi presenta un ricorso in cassazione deve confrontarsi compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato: la mancanza di correlazione tra le censure e le ragioni del provvedimento determina inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, in alcuni casi, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; l'assenza di colpa grave non esclude comunque la possibilità di un versamento equitativo.
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