Cassazione Penale, Ordinanza n. 21459/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una violazione del codice della strada, contestando: 1) l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato, in particolare sul presupposto della recidiva nel biennio; 2) il trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che non fosse adeguatamente provata la definitività della precedente violazione e che la motivazione sul diniego delle attenuanti fosse insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero sostanzialmente reiterativi di doglianze già esaminate e correttamente disattese nei giudizi di merito. Quanto alla recidiva nel biennio, ha valorizzato l'annotazione in atti, acquisita con consenso delle parti, da cui risultava che la precedente sanzione per analoga violazione non era stata impugnata nei termini di legge; in mancanza di elementi contrari forniti dall'imputato, ha reputato integrato il presupposto della recidiva e, quindi, la sussistenza del reato. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto legittimo il diniego fondato sull'assenza di elementi positivi di valutazione e sulla gravità del fatto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
È la norma incriminatrice/di riferimento per la violazione di guida senza titolo o analoga fattispecie amministrativo-penale richiamata nella decisione; la Corte conferma la sussistenza del reato in presenza della recidiva nel biennio.
art. 133 c.p.
Ai fini del giudizio sulle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dalla norma, ritenuto prevalente, come la gravità del fatto o elementi negativi della personalità del reo.
Massime di principio
- Ai fini della prova della recidiva nel biennio, non è necessario che la definitività della precedente violazione risulti da un accertamento giudiziale irrevocabile; è sufficiente qualsiasi elemento probatorio idoneo, se il ricorrente non allega elementi contrari.
- Quando la precedente violazione risulta non impugnata nei termini di legge e non vengono forniti elementi che ne mettano in dubbio la definitività, il giudice può ritenere integrato il presupposto della recidiva richiesto dalla fattispecie contestata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama l'assenza di elementi positivi di valutazione e la gravità del fatto, potendo fondarsi anche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli di cui all'art. 133 c.p.
- In sede di legittimità, sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già disattese in modo congruo e immune da vizi dai giudici di merito.
Come è indicizzato
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