Sentenza n. 920/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia del Decreto Dirigenziale n. 14118 del 21 dicembre 2020 pubblicato sul BURC il 31 dicembre 2020 n. 128.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria definitiva della procedura per il finanziamento dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la graduatoria definitiva, che non lo aveva incluso tra i beneficiari del finanziamento per insufficienza di risorse, deducendo l’incompatibilità tra tale esito e un verbale d’intesa sottoscritto con la Regione, con il quale quest’ultima si sarebbe impegnata a finanziare il progetto comunale indipendentemente dall’esito dell’istruttoria e della valutazione della Commissione. È stata proposta anche domanda risarcitoria per il mancato finanziamento. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto impugnare la precedente graduatoria provvisoria e che la graduatoria definitiva avrebbe avuto contenuto meramente confermativo. Il TAR ha respinto tale eccezione, ritenendo che solo la graduatoria definitiva avesse cristallizzato la lesione, mentre la graduatoria provvisoria costituiva un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo. Nel merito, il Comune ha contestato la prevalenza della procedura concorsuale e dell’avviso pubblico sul verbale d’intesa bilaterale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la graduatoria provvisoria, espressamente destinata a possibili modifiche all’esito delle istanze di riesame, non era immediatamente e definitivamente lesiva; l’onere di impugnazione sorgeva quindi con la graduatoria definitiva. Nel merito, il ricorso è stato respinto. L’avviso pubblico aveva determinato un autovincolo per la Regione, obbligandola a individuare i beneficiari esclusivamente secondo le modalità istruttorie e i criteri di valutazione previsti dalla lex specialis, e soltanto con l’approvazione della graduatoria definitiva. Un verbale d’intesa bilaterale stipulato con uno dei Comuni partecipanti, peraltro prima del completamento dell’istruttoria e della valutazione, non poteva derogare all’avviso pubblico né vincolare la Regione a concedere il finanziamento al di fuori della procedura selettiva. La rimozione dell’autovincolo avrebbe richiesto, quanto meno, un atto regionale generale di autotutela, che non risultava adottato. La graduatoria definitiva, coerente con l’attività della Commissione e con l’avviso pubblico, era pertanto legittima. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, mancando l’illegittimità del provvedimento presupposta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e per la natura pubblica di entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 15 l. 241/1990
Il verbale d’intesa non è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni preordinato all’erogazione del finanziamento, poiché il contributo poteva essere riconosciuto soltanto all’esito della procedura selettiva disciplinata dall’avviso pubblico.
art. 15, comma 2-bis, l. 241/1990
Il TAR richiama la disposizione nel dubitare della validità del verbale d’intesa, senza tuttavia fondare su tale profilo l’esito decisorio.
art. 12 dell’Avviso Pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria
La disposizione, contenente le modalità di istruttoria e i criteri di valutazione, vincolava l’amministrazione regionale e imponeva l’individuazione dei beneficiari secondo la procedura concorsuale.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione indice una procedura concorrenziale mediante avviso pubblico, si autovincola al rispetto delle regole, dei criteri di valutazione e delle modalità procedurali fissate dalla lex specialis, fino alla conclusione della procedura.
- Un accordo o verbale d’intesa bilaterale stipulato tra l’amministrazione e uno dei partecipanti a una procedura selettiva non può derogare all’avviso pubblico né attribuire anticipatamente il beneficio, se ciò altera l’ordine procedurale e sottrae la scelta alla valutazione prevista dalla procedura.
- In una procedura per l’erogazione di contributi, l’individuazione legittima e vincolante dei beneficiari avviene con l’approvazione della graduatoria definitiva, mentre la graduatoria provvisoria, se destinata a modifiche dopo il riesame, costituisce un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo.
- La rimozione dell’autovincolo derivante da un avviso pubblico non può essere realizzata mediante un’intesa bilaterale con un singolo partecipante, ma richiede almeno una determinazione amministrativa generale di ritiro o autotutela, ove ne ricorrano i presupposti.
- La domanda risarcitoria fondata sull’illegittimità di una graduatoria deve essere respinta quando il provvedimento è ritenuto legittimo e manca quindi l’illecito amministrativo presupposto.
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