Cassazione Penale, Ordinanza n. 14742/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione e porto illegale di un proiettile calibro 9x19 "parabellum" (NATO), occultato in un pacchetto di sigarette e portato fuori dall'abitazione senza giustificato motivo. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il ricorrente ha anche contestato, in sostanza, la valutazione di gravità operata in appello, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero meramente generiche e rivalutative rispetto a una motivazione di merito già ampia e puntuale, che aveva valorizzato la gravità della condotta, l'intimidazione tramite utilizzo del coltello, la personalità dell'imputato e la non occasionalità della violazione, oltre a un precedente penale con esiti negativi di reinserimento sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito, già congruamente svolta dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito abbia motivato in modo adeguato sulla gravità concreta della condotta e su elementi negativi riferiti alla personalità dell'imputato e alla non occasionalità della violazione.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi i profili di gravità del fatto, la personalità dell'imputato e i precedenti penali; la censura è inammissibile se mira solo a una rivalutazione di tali apprezzamenti di merito.
art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975
La circostanza attenuante speciale è esclusa dal giudice di merito sulla base di elementi concreti di maggiore gravità e non occasionalità della condotta.
artt. 2 e 4 legge n. 110 del 1975
Integrano il reato la detenzione e il porto illegale, senza giustificato motivo, di un proiettile occultato fuori dall'abitazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle circostanze già valutate in modo coerente dal giudice di merito è inammissibile se non denuncia un effettivo vizio di legittimità.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice di merito evidenzi elementi concreti di gravità della condotta, della personalità dell'autore e della non occasionalità dell'illecito.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se fondato su circostanze specifiche del caso, quali precedenti penali, esito negativo di precedenti percorsi di reinserimento e modalità particolarmente allarmanti della condotta.
- In presenza di un ricorso dichiarato inammissibile senza elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, è dovuta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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