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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51466/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la condanna per furto di energia elettrica (allaccio abusivo). In Cassazione si denunciava l'erronea applicazione delle norme processuali relative all'ammissibilità dell'appello (artt. 581 e 591 c.p.p.) e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. b) e e) c.p.p.). In particolare l'appellante sosteneva che l'appello aveva specificamente indicato i punti della sentenza di primo grado da contestare (in particolare la valutazione dei documenti di prova a discarico: certificati di residenza storici, contratto di locazione, copie delle bollette) e che la Corte territoriale aveva errato nel dichiararlo inammissibile richiamando precedenti non applicabili e, al contempo, entrando nel merito della questione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ordinato la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per il prosieguo. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse confuso il requisito della specificità del motivo d'appello con la mera riproposizione di questioni già affrontate dal primo grado e abbia illegittimamente dichiarato inammissibile l'appello nonostante quest'ultimo avesse indicato specificamente i punti di doglianza; inoltre la Corte d'appello, pur dichiarando l'inammissibilità, si era comunque pronunciata sul merito, il che ha reso necessario l'annullamento.

Norme richiamate

  • artt. 81 e 624 cod. pen.

    Riferimento alle norme che definiscono il reato di furto; nel caso concreto il fatto era qualificato come furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo.

  • art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.

    Richiamate come aggravanti: uso di violenza sull'oggetto materiale del reato e la commissione su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di proposizione dell'appello; la Cassazione ha ricordato che il sindacato di ammissibilità deve verificare la specificità del motivo senza sostituirsi a un esame sommario di manifesta infondatezza.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla decisione di inammissibilità dell'appello: la Corte ha chiarito che non può essere invocata per escludere un appello correttamente specificato limitandosi a ritenere manifestamente infondati i motivi.

  • art. 606 lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai motivi di cassazione (manifesta illogicità e altri vizi della motivazione): la distinzione tra sindacato di Cassazione (limitato ai vizi motivazionali tassativamente indicati) e ambito più ampio del giudizio d'appello è stata ribadita.

  • Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Centrale nel giudizio: stabilisce il principio della specificità estrinseca dei motivi d'appello e che l'appello ha un ambito di cognizione più ampio rispetto alla cassazione; la Corte di Cassazione ha richiamato tale pronuncia per affermare che la semplice riproposizione di questioni già disattese non legittima l'inammissibilità se il motivo d'appello è specifico.

  • Sez. 6, n. 25711 del 17/05/2016 (Rv 26701)

    Pronuncia citata dalla Corte di Appello per giustificare l'inammissibilità; la Cassazione ha ritenuto che quella decisione fosse su fattispecie diversa e non applicabile alla fattispecie concreta.

Massime di principio

  • L'appello è ammissibile se presenta specificità intrinseca ed estrinseca: è necessario individuare chiaramente i punti di sentenza contestati e gli argomenti che si intendono dedurre in sede di appello.
  • La mera riproposizione di questioni già affrontate e disattese in primo grado non costituisce di per sé causa di inammissibilità, purché il motivo d'appello sia specifico e collegato agli accertamenti della sentenza impugnata.
  • Il giudice d'appello non può utilizzare le norme sull'ammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.) per compiere un esame sommario di "manifesta infondatezza" dei motivi; tale valutazione, se richiesta, deve rispettare i limiti procedurali previsti.
  • L'ambito di cognizione del giudizio d'appello è più ampio di quello della Cassazione: in appello è possibile la revisione integrale della valutazione probatoria, mentre la Cassazione è limitata ai vizi di motivazione previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • Se la Corte d'appello dichiara un'appello inammissibile ma contemporaneamente si pronuncia sul merito in modo sostanziale, la decisione è suscettibile di annullamento da parte della Cassazione.

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