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Sentenza

Sentenza n. 1919/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Archiviazione del procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, motivata dalla mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 18 ottobre 2025 con cui lo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Arezzo aveva archiviato la domanda di nulla osta al lavoro subordinato presentata in favore di un cittadino bengalese, a causa della mancata trasmissione nei termini di legge del contratto di soggiorno firmato digitalmente. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Durante il giudizio, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, la Prefettura ha riesaminato la pratica e rilasciato il nulla osta; sono poi seguite la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la trasmissione del modello 209 e la sottoscrizione dell’accordo di integrazione. Il ricorrente ha aderito alla richiesta dell’Amministrazione di definire il giudizio per cessazione della materia del contendere. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a. e ha compensato le spese in ragione delle dichiarazioni rese dalle parti.

Norme richiamate

  • artt. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998

    il SUI presso la Prefettura di Arezzo ha archiviato l’istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato formulata dal ricorrente in favore di un cittadino bengalese, a causa della mancata trasmissione nei termini di legge del contratto di soggiorno firmato digitalmente (artt. 22 comma 5 ter e 6 del D. Lgs. n. 286/1998);

    Le disposizioni sono indicate come riferimento ai termini per la trasmissione del contratto di soggiorno firmato digitalmente; la sentenza non esamina nel merito la loro applicazione, poiché il successivo rilascio del nulla osta ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Ritenuto pertanto di dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., per cessazione della materia del contendere;

    Il giudizio è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere dopo il riesame favorevole della pratica e il rilascio del nulla osta, cui il ricorrente ha aderito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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