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Sentenza

Sentenza n. 305/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del decreto della Prefettura di Terni, Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica – Polizia Amministrativa prot. Interno -OMISSIS-del -OMISSIS-di divieto di detenzione armi e munizioni ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. notificato al ricorrente in data -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il decreto del Questore di Terni nr. -OMISSIS-del -OMISSIS-di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia nr. -OMISSIS- rilasciata dal Commissariato di P.S. di-OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni e decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio. Il divieto era stato fondato sulla sottoposizione del ricorrente agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale ancora pendente per turbata libertà degli incanti, misura cautelare successivamente revocata dal Tribunale del riesame. Sono stati dedotti: difetto di motivazione, perché l'amministrazione avrebbe richiamato soltanto un generico comportamento spregiudicato e poco incline al rispetto delle regole, senza indicare fatti specifici rivelatori dell'inaffidabilità; inidoneità del reato contestato a dimostrare una propensione all'uso abusivo delle armi o a comportamenti aggressivi e violenti; omessa valutazione della personalità complessiva e della condotta del ricorrente, privo di precedenti penali e ritenuto meritevole di stima. L'amministrazione ha sostenuto l'ampia discrezionalità delle valutazioni di pubblica sicurezza e la natura non tutelabile come diritto del titolo di polizia relativo alle armi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione del divieto prefettizio. Ha distinto tra i reati commessi mediante armi, quelli indicativi di una propensione alla violenza fisica e i reati che, pur penalmente rilevanti, non presentano un collegamento diretto o indiretto con l'affidabilità nell'uso delle armi. Il reato contestato, relativo alla turbata libertà degli incanti, è stato ricondotto alla terza categoria. In tale situazione non era sufficiente richiamare la mera pendenza del procedimento penale né formulare una generica prognosi di inaffidabilità o una presunzione di cattiva condotta. L'amministrazione avrebbe dovuto esaminare specificamente la condotta contestata, il suo eventuale collegamento con l'affidabilità nell'uso delle armi e la personalità complessiva dell'interessato. Il giudizio amministrativo non può tradursi in una valutazione etica generale né estendere, oltre le previsioni dell'art. 39 T.U.L.P.S., l'ambito dei precedenti preclusivi. È stata quindi annullata anche la revoca della licenza di porto di fucile, in quanto fondata essenzialmente sul divieto prefettizio e priva di autonome ragioni. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Il divieto di detenzione di armi richiede, per i reati non direttamente collegati all'uso delle armi né indicativi di propensione alla violenza, una motivazione approfondita sulla personalità e sulla condotta complessiva dell'interessato.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    È richiamato tra le disposizioni sugli elementi ostativi alla detenzione e al porto di armi, nel quadro della valutazione dell'affidabilità del soggetto.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    È richiamato insieme agli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S. quale disposizione rilevante nella disciplina dei requisiti di buona condotta e affidabilità per i titoli di polizia.

  • art. 353 c.p.

    turbata libertà degli incanti

    La pendenza del procedimento per tale reato, non essendo stata collegata specificamente all'affidabilità nell'uso delle armi, non giustifica da sola il divieto di detenzione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Per i reati commessi mediante l'uso o l'abuso delle armi, l'inaffidabilità può emergere immediatamente e il divieto di detenzione può, in linea generale, essere motivato senza ulteriori approfondimenti specifici.
  • Per i reati non commessi con armi ma indicativi di una propensione alla violenza fisica contro le persone, l'amministrazione può fondare il divieto sulla loro rilevanza prognostica, purché espliciti il collegamento tra il fatto e l'affidabilità nell'uso delle armi.
  • Quando il reato contestato non presenta un collegamento diretto o indiretto, secondo una prima valutazione obiettiva, con l'abuso delle armi, il divieto di detenzione richiede una motivazione approfondita sulla condotta specifica, sulla personalità complessiva e sull'affidabilità dell'interessato.
  • La mera pendenza di un procedimento penale e il richiamo generico a un comportamento spregiudicato o contrario alle regole non sono sufficienti a fondare il giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi, se manca l'indicazione di concreti elementi prognostici.
  • Il potere prefettizio di divieto di detenzione delle armi non può essere esercitato sulla base di un giudizio etico generale né può estendere, oltre le previsioni legislative, l'ambito dei precedenti preclusivi al rilascio o al mantenimento dei titoli di polizia.
  • La revoca della licenza di porto d'armi fondata esclusivamente sul divieto prefettizio deve essere annullata quando venga annullato il divieto e non siano indicate autonome ragioni giustificative della revoca.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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