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Ordinanza

Ordinanza n. 15583/2026 - Roma, Sezione 1B

liquidazione del compenso al difensore in seguito ad amissione al patrocinio a spese dello Stato;

Giustizia amministrativa202605440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Liquidazione del compenso spettante al difensore per il patrocinio a spese dello Stato nel giudizio amministrativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte ammessa al patrocinio)

Prevale il privato

La controversia

Il difensore della parte privata ha chiesto la liquidazione di onorari e spese per l’attività svolta nel ricorso n. 5440/2026 R.G., in relazione al quale la parte era stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 21 luglio 2026. Il ricorso principale era stato respinto con sentenza semplificata dell’8 giugno 2026. L’istanza ha riguardato la liquidazione per lo studio della controversia, la sua introduzione e la trattazione dell’istanza cautelare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la liquidazione. In applicazione dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura della controversia e dell’impegno professionale, ha individuato come congrua la tariffa minima per una causa di valore indeterminabile e a bassa complessità, quantificando il compenso in € 2.562,50 prima della riduzione. Ha quindi applicato la dimidiazione prevista dall’art. 130 per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, liquidando € 1.281,25, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. La somma comprende lo studio, l’introduzione del giudizio e la trattazione dell’istanza cautelare.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Visto l’art. 82, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;

    La liquidazione spetta all’autorità giudiziaria, entro i limiti tariffari indicati e considerando l’impegno professionale; nel caso concreto il TAR ha applicato la tariffa minima per una causa di valore indeterminabile a bassa complessità.

  • art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Visto l’art. 130, d.P.R. n. 115 del 2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;

    Nel processo amministrativo i compensi liquidati al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono dimezzati; il TAR ha ridotto da € 2.562,50 a € 1.281,25 il compenso determinato.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, l’autorità giudiziaria liquida onorari e spese al difensore entro i limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, considerando l’impegno professionale e le caratteristiche della controversia.
  • Nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato sono dimezzati ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002.
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