Sentenza n. 4051/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione seconda, n. 870 del 2 febbraio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio del permesso di costruire relativo a un intervento edilizio per la realizzazione di una media struttura di vendita mediante frazionamento di un opificio industriale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società titolare originaria del permesso di costruire ha impugnato l’annullamento in autotutela disposto dal Comune, deducendo in primo grado la violazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990 per carenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, il difetto assoluto di istruttoria, del presupposto e di motivazione, l’eccesso di potere per l’erroneo utilizzo del regime dell’annullamento d’ufficio e la violazione della normativa regionale in materia di strutture commerciali, per avere il Comune qualificato l’intervento come riferito a un’unica grande struttura di vendita anziché a due medie strutture. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente aveva presentato una nuova istanza edilizia, aveva successivamente alienato il compendio immobiliare e aveva autorizzato l’acquirente a proseguire sia il giudizio sia l’iter relativo al nuovo titolo edilizio. In appello la società ha sostenuto che permaneva l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., assumendo che fosse sufficiente una dichiarazione di interesse risarcitorio senza la specificazione dei presupposti della futura domanda di risarcimento. Ha inoltre riproposto le censure di merito non esaminate dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal TAR. Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo relativo all’interesse risarcitorio, osservando che nel ricorso di primo grado tale interesse non era stato dedotto e che esso era stato menzionato solo genericamente in una memoria successiva. La mera dichiarazione generica di un interesse a fini risarcitori non è stata ritenuta sufficiente, in assenza di concrete specificazioni idonee a evidenziare un interesse attuale all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il giudice ha valorizzato le vicende successive: la ricorrente aveva chiesto un nuovo permesso di costruire, aveva trasferito il compendio immobiliare e il nuovo progetto edilizio all’acquirente, quest’ultima aveva proseguito l’iter amministrativo e il Comune aveva poi rilasciato un nuovo permesso di costruire per l’intervento edilizio. Tali circostanze escludevano un concreto interesse residuo della società originaria, anche ai fini risarcitori. Le censure relative alla legittimità dell’annullamento d’ufficio non sono state esaminate nel merito, perché il ricorso era improcedibile. La società appellante è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese in favore del Comune e di 4.000 euro in favore della controinteressata, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
L’accertamento dell’illegittimità in luogo dell’annullamento presuppone un interesse risarcitorio concreto e attuale; una generica dichiarazione, non accompagnata da specificazioni concrete, non è sufficiente.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la riproposizione in appello delle censure e delle eccezioni assorbite o non esaminate dal giudice di primo grado.
art. 21-nonies l. 241/1990
La violazione della norma, relativa all’annullamento d’ufficio, è stata dedotta ma non esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione della norma sul preavviso di rigetto è stata dedotta ma non esaminata nel merito.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a., la mera dichiarazione generica di voler agire per il risarcimento non dimostra, da sola, un interesse concreto e attuale all’accertamento dell’illegittimità dell’atto; il ricorrente deve fornire indicazioni concrete idonee a individuare la possibile pretesa risarcitoria.
- L’interesse risarcitorio può venire meno quando il ricorrente, dopo l’annullamento del titolo amministrativo, richieda un nuovo titolo, trasferisca a terzi il bene e il nuovo progetto edilizio, e l’avente causa prosegua l’iter amministrativo fino al rilascio di un nuovo titolo.
- Quando il giudice accerta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, le censure di merito contro l’atto impugnato non devono essere esaminate, anche se riproposte in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
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