Cassazione Penale, Sentenza n. 5223/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per furto aggravato, con contestazione della qualificazione dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. La ricorrente sosteneva che l'effetto agevolativo del tempo di notte era stato neutralizzato dalla presenza di un servizio di vigilanza che aveva scoperto gli autori, richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 40275/2021. In subordine, si chiedeva il proscioglimento per mancanza di querela alla luce della legge n. 150/2022
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito: la circostanza aggravante per minorata difesa può essere riconosciuta se, oltre all'astratta idoneità del tempo di notte, risulti provato che in concreto la difesa pubblica o privata è stata effettivamente ostacolata; va altresì esclusa la neutralizzazione dell'effetto notturno solo se vi siano elementi concreti che dimostrino una vigilanza continua e attiva. Nel caso di specie la Corte di merito ha accertato che il fatto è avvenuto in una zona isolata e non illuminata e che la presenza del vigilante è stata estemporanea, non costante, per cui non ha neutralizzato l'aggravante. La questione della mancata querela è stata ritenuta non idonea a incidere sull'inammissibilità del ricorso. Per l'inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. (minorata difesa)
L'aggravante per minorata difesa richiede, oltre alla situazione astratta (es. tempo di notte), la prova che in concreto le condizioni di tempo, luogo o persona abbiano ostacolato la difesa della vittima e che l'autore abbia profittato di tale situazione
Sezioni Unite, n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
Principio che precisa l'onere probatorio per il riconoscimento dell'aggravante "minorata difesa" con riferimento al tempo di notte: occorre verificare le caratteristiche concrete del luogo e la concreta ostacolazione della difesa, nonché escludere fattori interni al tempo di notte che neutralizzino l'effetto
Sezioni Unite, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Richiamata per chiarire che certe questioni processuali (es. improcedibilità per mancanza di querela) non incidono sul giudicato sostanziale nei termini tali da precludere l'inammissibilità del ricorso
Legge n. 150 del 2022
Ha introdotto l'obbligo di querela per la procedibilità di alcuni reati, ma la relativa improcedibilità non influisce sull'esito dell'inammissibilità del ricorso in cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e, se del caso, al versamento alla Cassa delle ammende per il ricorrente in caso di inammissibilità per colpa; applicata nella misura equitativamente determinata
art. 707 cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione relativo al fatto di reato (indicazione dell'articolo contestato nell'originario procedimento)
Massime di principio
- Per riconoscere l'aggravante della minorata difesa in ragione del tempo di notte non basta la sola astratta idoneità del momento: è necessario dimostrare mediante elementi concreti che la difesa pubblica o privata sia stata effettivamente ostacolata
- La valutazione deve considerare fattori interni al tempo di notte (illuminazione, isolamento del luogo, sonno delle vittime, presenza effettiva e continuativa di vigilanza o di terzi pronti ad intervenire); una presenza occasionale del vigilante non neutralizza automaticamente l'aggravante
- La prova che l'autore abbia effettivamente profittato della situazione di vulnerabilità può essere limitata alla constatazione della consapevolezza di aver agito in condizioni di concreta minorata difesa
- La contestazione processuale relativa alla mancata querela (improcedibilità) non modifica automaticamente l'ammissibilità del ricorso in cassazione né incide sul giudicato sostanziale quando il motivo principale del ricorso è dichiarato inammissibile
- In caso di inammissibilità per colpa del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a pagare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen
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