Cassazione Civile, Sentenza n. 32428/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per recupero IVA 2013 relativo a cessioni qualificate ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. c) d.P.R. n. 633/1972. La ricorrente deduceva che le dichiarazioni di intento presentate dai cessionari erano ideologicamente false e che i cessionari erano autori di frodi a danno dell'Erario; in sede di cassazione ha sollevato vizi di motivazione della sentenza di merito, violazioni relative alla prova della conoscenza della frode da parte del cedente, carenza di atti istruttori posti a disposizione, mancato esame dell'iscrizione VIES dei cessionari e omessa pronuncia sulle richieste di annullamento o rideterminazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (omessa/insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. e art. 132 c.p.c.), ritenendo la motivazione della CTR gravemente carente, apodittica e generica, priva di riferimento ai concreti elementi di prova forniti dall'Amministrazione e alle questioni sollevate dalla società. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale di appello della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, con istruzioni anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 8 comma 2 lett. c)
Norma fiscale che disciplina talune operazioni ai fini IVA; nel caso era il fondamento dell'accertamento per IVA sulle cessioni contestate, ma sulla sua applicazione concreta la Corte di legittimità non si è pronunciata nel merito, avendo cassato per carenza motivazionale.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme processuali e insufficiente motivazione; è stato invocato e il primo motivo è stato accolto sulla base di carenza della motivazione della sentenza di merito.
Prevede i requisiti della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto violato il 'minimo costituzionale' di motivazione richiesto dall'art. 111 Cost., sancendo la nullità per motivazione apparente o incomprensibile.
Norma procedurale tributaria richiamata in relazione alla motivazione; la corte ha ritenuto che la sentenza di merito non soddisfacesse i requisiti motivazionali prescritti.
Riguarda la prova per presunzioni nel diritto civile; citato nel contesto del secondo motivo relativo alla prova della conoscenza della frode, ma non deciso nel merito (assorbito).
Riguarda l'ammissibilità delle presunzioni; invocato con riferimento al tema della prova della conoscenza o conoscibilità della frode, ma la questione è stata assorbita dalla decisione sulla motivazione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 164
Norma comunitaria sul recupero dell'IVA in presenza di frode; richiamata nel secondo motivo (prova della conoscenza della frode), senza pronuncia di merito a causa dell'accoglimento del primo motivo.
Disciplina la ripartizione dell'onere della prova; la ricorrente ha dedotto violazione ma la Corte non ha deciso nel merito, essendo intervenuta la cassazione per motivazione insufficiente.
Riguardano il sindacato sulle prove e la prova per presunzioni; citati nella doglianza relativa al mancato apporto di documenti istruttori dall'Amministrazione, ma non risolti nel merito.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47
Riconosce il diritto a un ricorso effettivo e a un tribunale imparziale; richiamato per sostenere violazione del diritto di difesa se l'Amministrazione non ha messo a disposizione atti istruttori; questione non decisa in via definitiva dalla Cassazione che ha rinviato per nuovo esame.
Consente impugnazione per omessa pronuncia su punto decisivo; invocato per l'omesso esame dell'iscrizione VIES, ma la Corte ha assorbito tale motivo dopo aver cassato per difetto motivazionale.
Disciplina l'omessa pronuncia su domande; citato con riferimento all'omessa pronuncia sulle domande di annullamento o rideterminazione delle sanzioni, ma non esaminato nel merito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
Costituzione, art. 111 comma 6
Stabilisce il requisito minimo di motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte lo ha richiamato come parametro per valutare la sufficienza della motivazione della sentenza di merito.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di merito deve rispettare il 'minimo costituzionale' ex art. 111 Cost.: non è sufficiente un enunciato apodittico; il giudice deve indicare gli elementi concreti e il ragionamento che conducono alla decisione, altrimenti la sentenza è annullabile per omessa o apparente motivazione.
- Nei giudizi tributari l'Amministrazione deve fornire e il giudice di merito deve esaminare in modo esplicito e collegato alle conclusioni processuali le prove della presunta frode dei cessionari: semplici affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Se il ricorrente invoca violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) o l'uso di presunzioni, è necessario che il giudice motivi specificamente come siano state valutate le presunzioni e quale rilievo sia stato dato alle prove contrarie.
- La mancanza di documenti istruttori o la mancata messa a disposizione di atti rilevanti può integrare profili di violazione del diritto di difesa; il giudice d'appello deve valutare se l'Amministrazione abbia ottemperato all'obbligo probatorio e se la parte sia stata messa in condizione di difendersi.
- L'iscrizione dei cessionari nel sistema VIES e altri indici di regolarità possono costituire elemento favorevole al cedente e devono essere esaminati e valutati esplicitamente dal giudice con riferimento al criterio delle misure ragionevoli adottate dal cedente per verificare l'affidabilità del compratore.
- Quando la decisione di merito è carente per motivazione, la Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame senza entrare nel merito delle questioni probatorie complesse; il nuovo giudizio dovrà affrontare tutte le questioni sostanziali omesse.
- Per difendersi efficacemente in contenziosi IVA relativi a frodi dei cessionari, il cedente dovrebbe documentare le 'misure ragionevoli' adottate (controlli anagrafici, verifica VIES, richieste di garanzie, controllo dell'attività economica del compratore) e sollecitare l'acquisizione da parte dell'Amministrazione di atti istruttori rilevanti.
- Le doglianze processuali sul mancato esame di punti decisivi (omessa pronuncia) o sull'accesso agli atti devono essere formulate con chiarezza e provate in merito; se il giudice non le valuta, ciò può costituire motivo di cassazione per carenza motivazionale.
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