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Sentenza

Sentenza n. 2752/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 756/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 756/2025, divenuta definitiva e notificata ai fini dell’esecuzione. La pronuncia aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00 oltre interessi. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e una successiva diffida, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato gli importi. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996; inoltre, una sentenza definitiva del giudice ordinario rientra tra i titoli attuabili in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, non ha dimostrato l’adempimento del giudicato. Ha ordinato di attribuire la Carta elettronica per i tre anni scolastici indicati, per € 1.500,00 oltre agli interessi dovuti secondo il giudicato, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il perdurare dell’inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, o un dirigente delegato, che dovrà intervenire su istanza del ricorrente e completare l’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. L’eventuale compenso del commissario è a carico del Ministero e sarà liquidato con separato decreto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 550,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato possono essere attuate mediante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda; ii) all’avvenuta notificazione della sentenza e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

    Per l’ammissibilità dell’ottemperanza a una sentenza pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione occorrono, nel caso deciso, la definitività del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo suscettibile di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; nel caso di condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione, l’azione è ammissibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione e non essendo questa in grado di dimostrare l’avvenuto adempimento, il giudice ordina l’esecuzione del comando contenuto nel giudicato, fissando un termine e potendo nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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