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Sentenza

Sentenza n. 481/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, n. 5 del 16 gennaio 2025, passata in giudicato, che riconosceva al docente la Carta elettronica per la formazione per quattro annualità e condannava il Ministero al pagamento delle spese del giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il docente, insieme al difensore distrattario delle spese del giudizio presupposto, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, n. 5 del 16 gennaio 2025. La pronuncia aveva riconosciuto al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di valore nominale pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, alle condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato, e aveva condannato il Ministero al pagamento del capitale e di 500 euro per le spese del giudizio civile, distratte in favore del difensore antistatario. I ricorrenti hanno dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza il 21 gennaio 2025 e il suo passaggio in giudicato, il Ministero non vi aveva dato esecuzione; hanno chiesto l’ordine di adempiere entro sessanta giorni, l’accredito di 2.000 euro sulla Carta docente, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito né ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: la documentazione prodotta, il passaggio in giudicato della sentenza presupposta e la mancata contestazione dell’inadempimento dimostrano la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza; inoltre, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, salvo pagamenti medio tempore effettuati. Ha riconosciuto la penalità di mora richiesta, quantificandola in misura pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute: per i giudizi di ottemperanza aventi a oggetto somme di denaro, tale misura non è manifestamente iniqua e decorre dalla notificazione o comunicazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento, spontaneo o commissariale. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, da attivare su richiesta dei ricorrenti dopo la scadenza del termine; non è previsto compenso commissariale. Il Ministero è stato condannato a 1.100 euro di spese, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario. Disposta anche la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione all’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario-GL, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.

    L’ottemperanza è esperibile quando il ricorrente documenta il giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione, non contestato in giudizio.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 21.1.2025 agli indirizzi di posta elettronica certificata

    Il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali decorre, nel caso concreto, dalla notificazione della sentenza; la sua scadenza concorre a fondare l’ammissibilità dell’ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; DETTA PENALITÀ NON PUÒ CONSIDERARSI MANIFESTAMENTE INIQUA QUANDO È STABILITA IN MISURA PARI AGLI INTERESSI LEGALI.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Se è quantificata in misura pari agli interessi legali, non può considerarsi manifestamente iniqua; nel caso deciso è dovuta sulle somme ancora da pagare fino all’adempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.

    Decorso infruttuosamente il termine suindicato (sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente un Commissario ad acta, che, sin d’ora, si nomina nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, che darà corso a tutti i relativi adempimenti per soddisfare la pretesa giurisdizionale di parte ricorrente, rimasta inattuata.

    In caso di perdurante inadempimento, il giudice può nominare un commissario ad acta, incaricato di compiere gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è fondata quando risultano documentati il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire e l’inadempimento dell’amministrazione, anche in assenza di contestazioni da parte di quest’ultima.
  • Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, calcolato nel caso concreto dalla notificazione della sentenza, consente di far valere l’inadempimento in sede di ottemperanza.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto somme di denaro, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; se è commisurata agli interessi legali, non è manifestamente iniqua e può essere riconosciuta fino all’effettivo adempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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