Ordinanza n. 7523/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto ministeriale del 2.3.2023 - notificato in data 11.3.2023 - di rigetto della domanda di cittadinanza n. K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché è finalizzata esclusivamente all'organizzazione della trattazione del giudizio e alla verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere e della completezza dell'istruzione. Il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l'atto impugnato; il ricorrente non ha fornito ulteriori elementi.
La decisione
Il Collegio ha accertato la persistenza dell'interesse alla decisione e ha rilevato il deposito, da parte dell'Amministrazione, del fascicolo del procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a. Ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Non è stata assunta alcuna decisione sul merito della domanda di annullamento né sui motivi di ricorso. La Segreteria è stata incaricata degli adempimenti conseguenti e dell'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
L'Amministrazione è tenuta al deposito del fascicolo del procedimento; nel caso concreto il Ministero ha adempiuto in prossimità dell'udienza camerale.
art. 72-bis c.p.a.
Il differimento della trattazione è considerato incompatibile con il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nell'ambito dell'organizzazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata insieme all'art. 72-bis c.p.a. in relazione al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, persiste l'interesse alla decisione e il fascicolo processuale risulta compiutamente istruito, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il merito della controversia.
- La verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere e della completezza dell'istruzione può essere svolta in una camera di consiglio organizzativa e istruttoria preliminare alla calendarizzazione della causa.
- La trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione costituisce una misura interlocutoria e non comporta alcuna decisione sui motivi di ricorso o sulla legittimità dell'atto impugnato.
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