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Sentenza

Sentenza del 18/01/2021 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Palermo

Costituzione in giudizio e principio di non contestazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente deduceva che il giudice di merito non aveva applicato il principio di non contestazione: fatti decisivi per la decisione risultavano non espressamente contestati dalla controparte e quindi avrebbero dovuto essere ritenuti provati senza necessità di ulteriore prova. Si censurava quindi la mancata valorizzazione delle contestazioni (o della loro assenza) e la violazione delle norme processuali che impongono l'effetto della non contestazione.

La decisione

La Corte (Cassazione, richiamata sentenza n. 25136/09) ha richiamato il principio secondo cui, anche nel processo tributario, i fatti non espressamente contestati devono essere ritenuti non bisognosi di prova. Ne consegue che, se l'Amministrazione non contesta specificamente elementi di fatto decisivi, il giudice di merito deve darli per provati e decidere sulla base di tali elementi. Alla luce di ciò la decisione impugnata è stata censurata/annullata o rimessa al giudice di merito per conformarsi a tale principio (ovvero il ricorso del contribuente è stato accolto nella misura in cui il mancato riconoscimento della non contestazione ha inciso sulla decisione).

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    Disciplina gli effetti della mancata comparizione o del mancato far valere delle eccezioni: richiede che quanto non contestato si consideri ammesso. Viene interpretato come fondamento del principio di non contestazione anche nel giudizio tributario, per il venir meno dell'onere probatorio su fatti non criticati.

  • art. 416 c.p.c.

    Regola l'inversione dell'onere della prova e la instaurazione dell'istruzione provvisionale; richiamata per delineare i limiti e le modalità dell'assunzione probatoria e dell'istruttoria, nel contesto in cui la mancata contestazione semplifica l'accertamento dei fatti.

  • art. 88 c.p.c.

    Attiene ai termini e alle modalità delle difese e delle eccezioni; è richiamato per ricordare l'obbligo di dedurre e contestare tempestivamente i fatti rilevanti, pena l'assimilazione degli stessi a fatti non contestati.

  • art. 111 Cost.

    Principio di ragionevole durata del processo e di parità delle parti nel contraddittorio; usato per sottolineare che il principio di non contestazione è strumento di efficienza processuale e di garanzia del contraddittorio effettivo.

  • art. 115 c.p.c. (mod. L. 69/2009)

    Norma che disciplina la decisività delle domande e delle eccezioni e il principio dispositivo: entro i limiti delle domande e delle eccezioni il giudice decide. La modifica evidenzia l'importanza della precisa delimitazione delle contestazioni nella fase di costituzione in giudizio.

  • Cass. sentenza n. 25136/2009

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio di non contestazione nel processo tributario come applicabile analogamente al processo civile: fatti non contestati devono essere considerati provati e non richiedono ulteriore prova, salvo che risultino manifestamente inverosimili o contraddetti da elementi oggettivi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, come in quello civile, i fatti non espressamente contestati dalla parte avversaria devono essere considerati provati e non richiedono ulteriore istruttoria.
  • Chi intende evitare che si produca l'effetto della non contestazione deve contestare specificamente e tempestivamente i fatti rilevanti; contestazioni generiche sono insufficienti.
  • Il giudice di merito è tenuto a verificare se la controparte abbia effettivamente contestato i fatti decisivi; in mancanza di contestazione il giudice deve trarre le relative conseguenze probatorie e decisorie.
  • La pubblica amministrazione, in particolare, deve indicare con precisione le contestazioni di fatto quando ritiene che esse siano imprescindibili per reggere l'atto impositivo; la sua omissione può determinare esito favorevole al contribuente.
  • Eccezioni: il principio non opera se il fatto non contestato è manifestamente inverosimile, contrasta con evidenze documentali o con principi giuridici inderogabili — in tali casi il giudice può comunque chiedere prove o decidere diversamente.

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