Sentenza del 06/04/2016 n. 6650 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva confermato l’annullamento di un accertamento in rettifica del reddito d’impresa. La Commissione aveva ritenuto l’appello dell’Ufficio inammissibile perché fondato su un riferimento erroneo a una domanda di condono inesistente e privo di specifiche censure contro la decisione di primo grado. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato, in sostanza, un vizio di motivazione, ma il motivo non conteneva un adeguato momento di sintesi ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. e non contestava specificamente entrambe le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Inoltre, la censura relativa alla genericità dell’appello avrebbe dovuto essere formulata come violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., con un apposito quesito di diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha rilevato sia la mancanza di un idoneo momento di sintesi, necessario per circoscrivere la censura e consentire la immediata valutazione della sua fondatezza, sia la mancata impugnazione specifica della duplice ratio decidendi della sentenza impugnata. Non essendosi la contribuente costituita nel giudizio di cassazione, la Corte ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Il motivo deve essere corredato da un idoneo momento di sintesi.
Il ricorso per cassazione deve esporre la censura in modo sintetico e puntuale, evidenziando immediatamente la questione sottoposta alla Corte e, per i vizi motivazionali, il fatto controverso e le ragioni dell’insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
La contestazione della violazione di regole processuali, come l’errata dichiarazione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, deve essere dedotta come violazione di legge processuale e non genericamente come vizio di motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione ogni motivo deve essere formulato secondo la specifica categoria di vizio prevista dall’art. 360 c.p.c.; una censura processuale non può essere presentata genericamente come insufficienza della motivazione.
- Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte in modo specifico. La mancata impugnazione anche di una sola ratio decidendi autonoma rende inammissibile o comunque infondato il ricorso.
- I motivi di ricorso per cassazione devono contenere una sintesi chiara del fatto decisivo, della carenza denunciata e del nesso tra il vizio e la decisione impugnata.
- La mera riproposizione delle argomentazioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio non costituisce una critica specifica alla sentenza impugnata e può comportare l’inammissibilità dell’impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso e mancata costituzione della controparte, non vengono normalmente liquidate spese processuali a favore della parte non costituita.
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