Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08095/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte della società datrice di lavoro, di somme dovute a una dipendente a titolo di indennità previste da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per l’attività prestata fuori sede, quantificate in euro 2.162,04 e corrispondenti a buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione della società contro la sentenza di primo grado che l’aveva condannata al pagamento. In Cassazione la società ha proposto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell’accordo sindacale in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe interpretato erroneamente il testo negoziale e che la lettura da essa proposta sarebbe stata l’unica possibile. La resistente ha depositato controricorso e memorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse, in sostanza, nella contrapposizione di una interpretazione alternativa dell’accordo sindacale rispetto a quella accolta dai giudici di merito, senza evidenziare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici né vizi radicali della motivazione. La Suprema Corte ha ribadito che l’interpretazione degli atti di autonomia negoziale è questione di fatto riservata al giudice di merito e che in cassazione è sindacabile solo nei limiti del controllo sul rispetto delle regole legali di interpretazione e sull’assenza di vizi motivazionali gravi. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione di legge, ma non di sostituire al giudizio di merito una diversa lettura del testo negoziale se la censura mira solo a contrapporre un’interpretazione alternativa.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    i canoni legali di interpretazione del contratto devono essere dedotti in modo specifico; la loro violazione è censurabile solo se si indica puntualmente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo ai precedenti conformi senza ripetere integralmente ulteriori argomentazioni non esaminate.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in presenza dei presupposti processuali, comporta l’obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha modificato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L’interpretazione di un accordo sindacale o, più in generale, di un atto di autonomia negoziale è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sul rispetto dei canoni legali di ermeneutica e su vizi motivazionali radicali.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che si limiti a contrapporre una diversa interpretazione del testo negoziale ritenuta dalla parte più favorevole o addirittura "l’unica possibile", se il giudice di merito ha adottato una soluzione plausibile e argomentata.
  • Per denunciare la violazione delle regole di interpretazione contrattuale occorre indicare specificamente quali canoni siano stati disattesi e in che modo il ragionamento del giudice risulti obiettivamente carente o contraddittorio.
  • Quando di una clausola sono possibili più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra esse non è sindacabile in cassazione solo perché la parte ricorrente ne prospetta una diversa e per lei più favorevole.
  • Il senso letterale delle parole è criterio fondamentale di interpretazione, ma non esclusivo: la ricostruzione della comune volontà delle parti richiede un percorso ermeneutico complessivo, apprezzabile in sede di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.