Cassazione Penale, Ordinanza n. 05100/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla recidiva. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma quarto, c.p. In sostanza contestava che la Corte territoriale avesse confermato la recidiva senza un adeguato vaglio in concreto della sua effettiva significatività in termini di riprovevolezza e pericolosità. La Corte di cassazione rileva però che il giudice di merito ha motivato coerentemente con il principio delle Sezioni Unite secondo cui la recidiva, pur contestata, va verificata in concreto alla luce di parametri individualizzanti; nel caso di specie sono stati valorizzati la tipologia dei precedenti, l'intervallo temporale tra i precedenti e i fatti di causa e la nuova ricaduta nell'illecito dopo una carcerazione.
Norme richiamate
art. 99, comma quarto, c.p.
recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale
La recidiva non può essere esclusa automaticamente, ma richiede una verifica concreta della sua effettiva rilevanza in termini di riprovevolezza della condotta e pericolosità del reo, alla luce dei precedenti e delle circostanze individualizzanti.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando è contestata una forma di recidiva ex art. 99 c.p., il giudice deve effettuare una valutazione concreta sulla sua effettiva significatività, non essendo sufficiente il mero dato formale della reiterazione.
- La verifica in concreto della recidiva deve considerare la natura dei precedenti, l'omogeneità o disomogeneità dei reati, la distanza temporale tra i fatti, l'eventuale occasionalità della nuova ricaduta e ogni altro elemento utile a descrivere la personalità del reo.
- La ricaduta nell'illecito dopo una precedente carcerazione costituisce un elemento che può legittimamente essere valorizzato ai fini del giudizio sulla recidiva.
- Se il giudice di merito motiva in modo conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la censura in cassazione sulla mancata esclusione della recidiva è destinata a essere dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
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