Cassazione Civile, Ordinanza n. 26629/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione del decreto di estinzione n. 9254/2024 e ha confermato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso ogni pronuncia sulle spese, perché la controparte non aveva svolto attività difensiva nel procedimento di revocazione, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (controricorrente)
La controversia
Nel giudizio di cassazione era stato emesso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., un decreto di estinzione del ricorso per mancata valida richiesta di decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata. La parte ricorrente ha quindi proposto istanza di revocazione del decreto ex art. 391-bis c.p.c. e, in via subordinata, ha chiesto la fissazione dell’udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c., sostenendo che la procura speciale allegata alla richiesta di decisione era stata alterata da un errore tecnico nella firma digitale e che l’originale in pdf recava invece correttamente le firme. La Corte rileva però che il ricorso per revocazione non era stato notificato alla controparte, con conseguente difetto di instaurazione del contraddittorio; inoltre, esaminati gli atti, osserva che la procura speciale allegata all’istanza di decisione era priva della sottoscrizione della parte e dunque inesistente, con conseguente inammissibilità della richiesta di decisione e operatività della presunzione di rinuncia al ricorso prevista dall’art. 380-bis c.p.c. La Corte esclude anche che vi fosse un errore materiale o di fatto imputabile al giudice, nonché i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., per difetto di prova della non imputabilità della decadenza.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
"Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato"
La richiesta di decisione è ammissibile solo se proposta nel termine e corredata da istanza sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale validamente conferita; in mancanza, opera la presunzione di rinuncia al ricorso e segue l’estinzione.
art. 391-bis c.p.c.
Il decreto di estinzione emesso ex art. 380-bis c.p.c. può essere impugnato con revocazione nelle forme previste per il giudizio di cassazione, ma il relativo ricorso deve rispettare le regole proprie del contraddittorio e del procedimento.
art. 391-ter c.p.c.
"la fissazione dell’udienza"
La richiesta di fissazione dell’udienza investe il Collegio anche della verifica della sussistenza della fattispecie estintiva.
art. 365 c.p.c.
Il procedimento di revocazione è regolato dalle norme sul ricorso per cassazione e richiede il rispetto delle relative formalità, incluso il contraddittorio.
art. 391 c.p.c.
È la disposizione richiamata per il regime conseguente alla rinuncia presunta al ricorso quando non sia validamente proposta l’istanza di decisione.
art. 153, comma 2, c.p.c.
La rimessione in termini richiede la rigorosa prova della non imputabilità della decadenza; in difetto, non può essere concessa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di esito sfavorevole dell’impugnazione, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
L’ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c., la richiesta di decisione deve essere tempestiva e munita di una nuova procura speciale validamente sottoscritta; una procura priva della sottoscrizione della parte è inesistente e rende inammissibile l’istanza.
- La mancata valida proposizione dell’istanza di decisione entro il termine determina, per espressa previsione di legge, la presunzione di rinuncia al ricorso e legittima la declaratoria di estinzione del giudizio.
- Il ricorso per revocazione di un decreto emesso nel giudizio di cassazione deve rispettare il contraddittorio con notifica alla controparte; la sua omissione comporta l’inammissibilità del rimedio.
- L’errore materiale o di fatto idoneo a fondare revocazione presuppone una divergenza tra rappresentazione del provvedimento e atti di causa imputabile al giudice; non ricorre quando l’errore derivi dal deposito di un atto processualmente invalido o inesistente.
- La rimessione in termini richiede prova rigorosa della non imputabilità della decadenza alla parte che la invoca.
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