Cassazione Penale, Sentenza n. 3069/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta di emissione del decreto penale di condanna a carico degli imputati per il reato previsto dall'art. 4, secondo comma, L. n. 110/1975, motivando il rigetto con una prognosi negativa circa la capacità degli imputati, entrambi inoccupati, di provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria. Il Procuratore della Repubblica ha censurato tale decisione come abnorme: secondo il ricorrente il giudice non poteva rifiutare il decreto penale per ragioni di mera opportunità attinenti alla futura esigibilità della pena, essendo tale scelta di introduzione del procedimento di competenza dell'organo dell'accusa; il giudice avrebbe invece potuto concedere la sospensione condizionale o disporre il pagamento rateale ove competente.
La decisione
La Corte ha rilevato preliminarmente la tardività del deposito della requisitoria del Procuratore generale rispetto al termine di 15 giorni previsto dall'art. 611 c.p.p., ma ha comunque esaminato il merito. Ha accolto il ricorso ritenendo abnorme l'ordinanza del GIP quando motivata da ragioni di mera opportunità fondate su una prognosi negativa circa il pagamento della pena pecuniaria, in quanto ciò costituisce indebita interferenza nelle scelte riservate all'ufficio dell'accusa. Alla luce di precedenti della Corte (Sez. U, n. 20569/2018), il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al GIP del Tribunale di Avellino per la decisione di merito di sua competenza.
Norme richiamate
L. n. 110 del 1975
Norma indicata quale fattispecie del reato contestato agli imputati; utilizzata per delimitare l'oggetto della richiesta di decreto penale di condanna.
codice di procedura penale
Stabilisce il termine di deposito delle conclusioni del Procuratore generale; la corte ha rilevato la tardività del deposito rispetto a tale termine pur procedendo alla valutazione di merito.
codice di procedura penale
Richiamato in tema di computo dei termini quando è indicato solo il momento finale; applicato per il calcolo del termine di deposito delle conclusioni.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 20569 del 2018 (Ksouri)
Principio affermato che il GIP non può restituire gli atti o rifiutare il decreto penale per ragioni di mera opportunità basate su una prognosi negativa sulla capacità di pagamento: ciò interferisce con la prerogativa dell'organo dell'accusa di introdurre il procedimento monitorio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016 (De Silvio)
Richiamata in tema di computo dei termini processuali (unità di tempo intere e libere quando è stabilito solo il momento finale).
Massime di principio
- Il Giudice per le indagini preliminari non deve rifiutare la richiesta di decreto penale di condanna per ragioni di mera opportunità o basate su una prognosi negativa circa la capacità futura dell'imputato di pagare la pena pecuniaria; tale valutazione invade la sfera di competenza dell'organo dell'accusa.
- La decisione di introdurre il procedimento con il decreto penale è prerogativa dell'ufficio dell'accusa; il GIP è chiamato a valutare la sussistenza delle condizioni di legge, non l'opportunità politica o economica della scelta procedurale.
- Se sussistono dubbi pratici sull'esigibilità della sanzione pecuniaria, le misure alternative (sospensione condizionale, pagamento rateale, ove previste e competenti) devono essere valutate nell'ambito delle competenze e delle forme procedurali previste dalla legge e non possono giustificare la restituzione o il rifiuto del decreto per mera prognosi.
- Il rispetto dei termini processuali (es. deposito delle conclusioni del Procuratore generale) è rilevante e può essere censurato, ma la sua violazione non esclude automaticamente l'esame del merito da parte della Corte di cassazione.
- In situazioni analoghe la Corte di cassazione può annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e disporre la trasmissione degli atti al GIP per le determinazioni di merito, ricollocando la decisione nelle competenze dell'autorità procedente.
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