Cassazione Penale, Sentenza n. 6315/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che rigettava la richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nella statuizione della condizione ostativa (dolo o colpa grave). In particolare si censurava che la Corte avesse valorizzato le dichiarazioni rese da Carenzio in sede di interrogatorio e avesse considerato rilevante il tentativo extraprocessuale di far rientrare capitali in Italia, nonostante l'assoluzione intervenuta nel processo di merito sulla base degli stessi elementi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che l'esito assolutorio nel merito era dovuto a ragioni di diritto (mancata riconducibilità delle condotte di Zito nelle competenze dell'ufficio), ma ha ritenuto che la condotta di Carenzio (tentativo di rientro illecito di capitali attraverso vettore e vigilanza armata connessi ai fratelli D'Amico) fosse caratterizzata da colpa grave e avesse contribuito a creare un grave quadro indiziario giustificativo della misura cautelare. La Corte ha inoltre precisato che, dopo le modifiche normative, il silenzio dell'indagato non può di per sé costituire elemento ostativo, mentre il mendacio o la falsa rappresentazione di fatti possono incidere. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen. (riparazione per ingiusta detenzione)
La Corte ha applicato il criterio secondo cui per negare la riparazione occorre provare che l'indagato abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave; la valutazione è ex ante e autonoma rispetto al giudizio di merito, mirando a stabilire se il comportamento abbia creato l'apparenza della configurabilità del reato
artt. 110, 319, 321 cod. pen. (titoli di reato contestati nel procedimento penale)
Sono le norme che disciplinano il concorso di persone e i reati di corruzione/reati collegati che erano contestati all'imputato nel processo da cui nasce la detenzione
art. 273 e art. 280 cod. proc. pen. (condizioni di applicabilità della misura cautelare)
La Corte ricorda che la verifica dell' 'ingiustizia formale' della misura cautelare richiede l'accertamento dell'assenza delle condizioni previste da tali articoli; solo se la misura è illegittima ab origine sulla base degli stessi elementi trasmessi al giudice cautelare, la identità del compendio probatorio impedisce l'applicazione della condizione ostativa
d.lgs. n. 188 del 08/11/2021 (modifica art. 314 c.p.p. e regime dell'interrogatorio)
La Corte rimarca che, dopo la riforma, il silenzio dell'indagato durante l'interrogatorio non può di per sé costituire colpa grave ostativa alla riparazione; tuttavia la falsa rappresentazione dei fatti può ancora rilevare se causalmente pertinente
art. 616 cod. proc. pen. (Cassa delle Ammende)
Sulla base della giurisprudenza e della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, la Corte ha disposto l'obbligo per il ricorrente di versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende in considerazione delle ragioni dell'inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione dell'onere a favore della Cassa delle Ammende e alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta ex ante, autonomamente rispetto al merito, se il comportamento dell'indagato abbia creato l'apparenza della configurabilità del reato che ha determinato la misura cautelare; non è richiesta la prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio
- L'assoluzione nel giudizio di merito non esclude automaticamente il diniego della riparazione: se esistevano condotte extraprocessuali o indizi gravi tali da legittimare la misura cautelare, può sussistere la condizione ostativa (colpa grave)
- Il giudice della riparazione può valorizzare fatti accertati nel processo di merito purché non siano stati espressamente esclusi o dichiarati non provati oltre ogni ragionevole dubbio dalla sentenza di assoluzione
- Dopo il d.lgs. n. 188/2021, il silenzio dell'indagato/intervistato non può da solo essere considerato prova di colpa grave; tuttavia menzogne o false prospettazioni di fatti rilevanti possono ancora incidere sull'accertamento della colpa grave
- Se la misura cautelare è illegittima "ab origine" per mancata sussistenza delle condizioni di applicabilità, la identità del compendio probatorio non impedisce la riparazione; altrimenti, la diversa qualificazione giuridica delle condotte può giustificare il rigetto della riparazione
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e imporre un versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., se sussistono ragioni per ritenere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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