Ordinanza n. 772/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro una misura interdittiva prefettizia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La titolare di un’impresa individuale ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione degli effetti di una misura interdittiva prefettizia. L’appello cautelare prospettava il periculum in mora in relazione alla compromissione dell’autosufficienza reddituale della ricorrente e del nucleo familiare derivante dall’interdittiva. Il giudice ha preso in considerazione anche l’indirizzo interpretativo secondo cui le dimensioni dell’impresa possono assumere rilievo nell’esercizio del potere interdittivo. Tuttavia, ha rilevato che la parte non aveva impugnato il distinto decreto prefettizio con cui era stata respinta l’istanza per ottenere le misure previste dall’art. 94, comma 1, del d.lgs. 159/2011. Da tale decreto risultavano, secondo la valutazione prefettizia richiamata nell’ordinanza, partecipazioni societarie e cariche amministrative della ricorrente, redditi derivanti da partecipazioni e attività societarie, una pensione ai superstiti percepita per i figli orfani e la proprietà di diversi immobili, fabbricati e terreni. Tali elementi erano stati ritenuti idonei a dimostrare la disponibilità di redditi ulteriori e di mezzi di sostentamento adeguati per la ricorrente e il suo nucleo familiare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo non adeguatamente rappresentato il periculum in mora. Pur considerando l’incidenza potenzialmente pregiudizievole dell’interdittiva sull’attività imprenditoriale e l’orientamento favorevole a valorizzare le dimensioni dell’impresa, il Collegio ha attribuito rilievo decisivo agli elementi reddituali e patrimoniali risultanti dal decreto prefettizio non impugnato. Da tali elementi emergeva che la misura interdittiva non privava la titolare e la sua famiglia dei necessari mezzi di sostentamento. Sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 94, comma 1, d.lgs. 159/2011
Prevede le misure la cui richiesta prefettizia era stata respinta con distinto decreto non impugnato; tale circostanza è stata valorizzata nella valutazione dell’adeguatezza delle esigenze cautelari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare contro una misura interdittiva antimafia, il periculum in mora non può essere desunto automaticamente dalla mera incidenza dell’interdittiva sull’attività d’impresa, ma deve essere dimostrato anche con riguardo alla concreta situazione reddituale e patrimoniale del titolare e del suo nucleo familiare.
- Ai fini della verifica del periculum in mora, possono assumere rilievo le partecipazioni societarie, le cariche amministrative, i redditi ulteriori, le prestazioni pensionistiche e la consistenza immobiliare del destinatario della misura, quando tali elementi consentano di escludere la privazione dei mezzi necessari di sostentamento.
- La mancata impugnazione di un distinto provvedimento prefettizio che abbia escluso la necessità delle misure previste dall’art. 94, comma 1, del d.lgs. 159/2011 può essere valorizzata dal giudice cautelare nella valutazione della concreta allegazione e prova del pregiudizio economico derivante dall’interdittiva.
- La considerazione delle dimensioni dell’impresa nell’esercizio del potere interdittivo non determina, di per sé, la sussistenza del periculum in mora: anche in presenza di un’impresa di ridotte dimensioni, occorre verificare in concreto l’effettiva compromissione dei mezzi di sostentamento.
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