Sentenza n. 252/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al riconoscimento, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, della somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale ordinario, passata in giudicato e notificata al Ministero, deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla condanna al riconoscimento di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per la formazione dei docenti. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa né dimostrato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori, gli oneri e gli interessi successivi dovuti secondo legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, ma ne consente il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche prima del recupero coattivo. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato indicato in motivazione, attribuendogli 120 giorni per determinare il dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, senza compenso aggiuntivo trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Riconosce l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti dell'Amministrazione.
artt. 1282 e ss. c.c.
Gli interessi sul credito oggetto di ottemperanza devono essere determinati quanto a misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge; i conteggi del creditore non sono vincolanti oltre tali limiti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano, nel giudizio amministrativo, per la disciplina delle spese e il richiamo alle disposizioni processuali applicabili.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato di condanna al pagamento o all'attribuzione di una prestazione patrimoniale, il giudice non costituisce un nuovo diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto nella misura risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
- La quantificazione prospettata dal creditore nel ricorso per ottemperanza non vincola definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'importo dovuto deve essere verificato secondo il titolo esecutivo e i criteri legali applicabili, inclusi misura e decorrenza degli interessi.
- Quando l'amministrazione non esegue un giudicato e il termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti pubblici è decorso, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano pertinenti alla gestione della spesa oggetto dell'ottemperanza; in tal caso, se l'incarico rientra nei compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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