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Sentenza

Sentenza n. 1129/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del lotto 1 della gara per i servizi di pulizia e gestione ambientale del porto di Trapani in favore del raggruppamento temporaneo controinteressato, con gli atti di ammissione e verifica dei requisiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, mandataria e mandante del raggruppamento temporaneo secondo classificato, hanno impugnato l'aggiudicazione sostenendo che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per non avere comprovato, già al momento della domanda di partecipazione, l'effettiva disponibilità del battello antinquinamento richiesto per l'esecuzione del servizio. È stata dedotta la violazione degli artt. 4 e 15 del capitolato d'oneri, dell'art. 16 del disciplinare e dei principi di vincolatività della lex specialis, oltre all'eccesso di potere. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, il subentro, il risarcimento del danno quantificato nel 15% del prezzo offerto e, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., lamentato la parziale ostensione della documentazione di gara. Nel corso della camera di consiglio hanno dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., rilevando che le ricorrenti avevano rinunciato a tale specifica pretesa e che gli atti richiesti erano comunque stati depositati nel fascicolo di causa. Nel merito ha respinto il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sull'indisponibilità del battello. L'art. 4 del capitolato descriveva il battello necessario per il servizio, mentre l'art. 15 richiedeva soltanto di indicare nella domanda il possesso delle attrezzature necessarie; l'art. 16 del disciplinare imponeva di indicare i mezzi che si intendeva impiegare e consentiva di allegare documentazione tecnica, senza prescrivere la prova del titolo giuridico di disponibilità già in gara. L'offerta tecnica dell'aggiudicatario conteneva comunque l'elenco del battello antinquinamento e delle sue caratteristiche. Il TAR ha aggiunto che, anche qualificando la clausola prospettata dalle ricorrenti come causa di esclusione, essa non avrebbe potuto operare in assenza di una previsione chiara e inequivoca del requisito minimo e del relativo obbligo di comprova; in caso di ambiguità deve preferirsi l'interpretazione conforme al favor partecipationis, al più ampio confronto concorrenziale e alla tassatività delle cause di esclusione. Il rigetto della domanda di annullamento ha travolto la domanda risarcitoria e non ha quindi luogo alla declaratoria di inefficacia o al subentro. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti e liquidate in euro 3.500,00 per ciascuna delle parti costituite vittoriose.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura è stata indetta come gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi della disposizione.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    L’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell’oggetto dell’appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime.

    Le cause di esclusione devono essere previste dalla lex specialis in modo chiaro, espresso e inequivoco; in caso di ambiguità prevalgono il favor partecipationis, il più ampio confronto concorrenziale e la tassatività delle cause di esclusione.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché la parte ha dichiarato tale cessazione e la documentazione era stata depositata in giudizio.

  • artt. 121 e segg. c.p.a.

    La domanda subordinata di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro non è stata accolta, in ragione del rigetto della domanda di annullamento dell'aggiudicazione.

Massime di principio

  • L'esclusione di un concorrente per difformità dai requisiti minimi dell'oggetto dell'appalto è ammissibile solo quando la lex specialis qualifichi tali caratteristiche come minime in modo espresso o comunque assolutamente certo e inequivoco.
  • Quando le clausole di gara non stabiliscono con chiarezza che il concorrente debba comprovare già in fase di partecipazione la disponibilità giuridica di un determinato mezzo o attrezzatura, non è legittimo desumere tale obbligo mediante interpretazione estensiva della lex specialis.
  • In presenza di ambiguità circa la portata di una clausola di gara, deve essere preferita l'interpretazione conforme al favor partecipationis, al più ampio confronto concorrenziale e al principio di tassatività e tipicità delle cause di esclusione.
  • La mera previsione nella documentazione di gara dell'obbligo di indicare i mezzi e le attrezzature da impiegare non equivale, in assenza di un'espressa prescrizione, all'obbligo di dimostrarne già in gara il possesso o la disponibilità sulla base di uno specifico titolo giuridico.
  • Il rigetto della domanda di annullamento dell'aggiudicazione esclude, per conseguenza, l'accoglimento delle domande dipendenti di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento del danno da mancata aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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