Sentenza del 21/11/2016 n. 8826 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Autonoma organizzazione - Prestazione professionale e attività commerciale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. Le due attività sono state considerate strettamente collegate e idonee a potenziarsi reciprocamente. La loro gestione congiunta, caratterizzata da regolarità, sistematicità e ripetitività di atti economici coordinati e finalizzati a ottenere un maggiore guadagno e reddito, dimostra la sussistenza dell'autonoma organizzazione e, quindi, l'assoggettabilità all'IRAP.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'IRAP, sostenendo presumibilmente l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione. La controversia riguardava la qualificazione e il coordinamento tra l'attività professionale di consulenza e assistenza tecnica e l'attività commerciale di rivendita di materiale informatico svolte dallo stesso soggetto.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
L'autonoma organizzazione ricorre quando l'attività è svolta mediante una struttura organizzata idonea a potenziare la capacità reddituale del soggetto. Nel caso esaminato, il requisito è stato desunto dal collegamento funzionale e dal potenziamento reciproco tra attività professionale e attività commerciale.
Massime di principio
- Un professionista può essere assoggettato all'IRAP quando svolge, oltre all'attività professionale, un'attività commerciale strettamente collegata e coordinata con essa.
- La presenza di attività formalmente diverse non esclude l'autonoma organizzazione: occorre valutare se esse siano svolte con regolarità e sistematicità e producano un potenziamento reciproco.
- L'autonoma organizzazione può essere riconosciuta anche senza una struttura aziendale particolarmente complessa, quando l'insieme coordinato delle attività è finalizzato a incrementare stabilmente ricavi e reddito.
- Per escludere l'IRAP non è sufficiente qualificarsi come lavoratore autonomo o professionista: è necessario dimostrare l'assenza di un'organizzazione autonoma capace di accrescere la produttività dell'attività.
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