Cassazione Penale, Sentenza n. 18350/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare (pena residua: sei mesi e diciotto giorni per violazione della legge sugli stupefacenti). Deduceva: (1) nullità della notifica dell'avviso di udienza, perché, a suo dire, la notificazione presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. sarebbe stata effettuata senza le ricerche preventive dovute; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'accertamento di polizia giudiziaria che avrebbe comprovato la sua irreperibilità e l'inidoneità dell'abitazione indicata (stato di fatiscenza, assenza di energia elettrica).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando la consolidata giurisprudenza (Sez. U.) secondo cui la mancata reperibilità presso il domicilio dichiarato legittima la notificazione direttamente al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza obbligo di compiere ulteriori ricerche o di dare corso agli adempimenti previsti dall'art. 157, comma 8, c.p.p. o dall'art. 8 della legge n. 892/1982. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e di merito: gli accessi di polizia giudiziaria (due) comprovavano sufficientemente l'irreperibilità e l'inidoneità del domicilio; il ricorrente non ha fornito elementi concreti per confutare tali accertamenti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
La notificazione può essere effettuata direttamente al difensore quando il destinatario non risulti reperibile presso il domicilio dichiarato; la Corte afferma che, in caso di mancato reperimento, non sono richieste ulteriori ricerche prima di utilizzare la notificazione al difensore.
art. 157 cod. proc. pen., comma 8
Prevede misure alternative di notificazione (deposito ecc.); la sentenza indica che tali adempimenti non sono necessari quando opera la disciplina dell'art. 161, comma 4, a causa dell'inidoneità della dichiarazione di domicilio.
art. 656 cod. proc. pen., comma 5
Norma richiamata quale base della sospensione dell'esecuzione della pena cui era soggetto il ricorrente; da ciò deriva la rilevanza della decisione sulle misure alternative per la residua esecuzione della pena.
art. 8 legge n. 892/1982
Regola il deposito degli atti presso la casa comunale o l'ufficio postale come modalità sostitutiva; la Corte osserva che tale procedura non è obbligatoria quando la notificazione al difensore è legittima perché il domiciliatario è irreperibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- La mancata reperibilità presso il domicilio dichiarato (anche se temporanea) rende la dichiarazione di domicilio inidonea e legittima la notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza necessità di ulteriori ricerche o di attivare le procedure di deposito previste da altre norme.
- Le impugnazioni che contestano accertamenti di polizia giudiziaria (irreperibilità, inidoneità dell'abitazione) richiedono censure specifiche e prove concrete per essere accolte; mere affermazioni di merito e generiche non sono sufficienti.
- Il giudice può negare misure alternative alla detenzione quando ricorrano elementi di fatto che dimostrano l'irreperibilità del condannato o l'inidoneità dell'alloggio proposto.
- La Corte di cassazione sindaca la legittimità e la correttezza delle modalità di notificazione e la sufficienza degli accertamenti di polizia giudiziaria, ma non riesamina liberamente il merito delle valutazioni fattuali adeguatamente motivate dal giudice di merito.
- Per difendersi efficacemente contro il rigetto di misure alternative è utile raccogliere e produrre elementi documentali concreti che dimostrino la reperibilità effettiva o la idoneità dell'abitazione (es. bollette attive, dichiarazioni di presenza continuativa, testimonianze specifiche).
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