Cassazione Civile, Ordinanza n. 14904/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A una associazione sportiva dilettantistica era stato notificato un avviso di accertamento per IRAP, IVA e IRES relativi all’anno d’imposta 2008, con revoca delle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi dilettantistici e recupero a tassazione di maggiori imposte, oltre sanzioni e interessi. La legale rappresentante aveva impugnato l’atto deducendo, nei gradi di merito e poi in cassazione, quattro censure: nullità dell’atto per vizi motivazionali e per asserita inosservanza delle norme processuali tributarie; insussistenza della sua responsabilità solidale quale rappresentante dell’associazione dopo la cessazione della carica; illegittimità del disconoscimento del regime agevolato, sostenendo che eventuali irregolarità formali non avrebbero inciso sulla natura dilettantistica dell’ente; omessa pronuncia della CTR sulla censura relativa alla violazione di una norma del 1991 in tema di motivazione dell’avviso. L’Agenzia delle Entrate ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l’avviso era legittimamente notificato alla legale rappresentante quale soggetto responsabile solidale delle obbligazioni dell’associazione non riconosciuta e che tale responsabilità permane anche dopo la cessazione della carica per le obbligazioni sorte nel periodo di esercizio delle funzioni. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo perché diretto a una rivalutazione del merito e delle prove; nel merito ha confermato che il regime agevolato per le ASD richiede il concreto rispetto dei requisiti normativi e non la sola previsione formale nello statuto. Ha respinto il quarto motivo osservando che la CTR aveva implicitamente deciso la questione e che, comunque, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa e di difendersi, restando a suo carico la prova dei requisiti per l’agevolazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
Per le obbligazioni assunte in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta rispondono solidalmente anche coloro che hanno agito per essa; la responsabilità permane per le obbligazioni riferibili al periodo in cui la carica era esercitata.
art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il rappresentante legale dell’associazione risponde solidalmente per il pagamento delle sanzioni tributarie secondo la disciplina richiamata.
art. 90, comma 18, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Le agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche presuppongono il rispetto sostanziale dei requisiti previsti dalla norma, non la sola indicazione formale.
L. 16 dicembre 1991, n. 398
Il regime agevolato può essere disconosciuto in caso di carenza dei presupposti sostanziali richiesti per gli enti sportivi dilettantistici.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso sulla nullità della sentenza per asserita violazione delle regole del processo tributario.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso sulla nullità della sentenza per asserita carenza motivazionale.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la pretesa nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza/omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 9-bis del d.l. 30 dicembre 1991, n. 417
Norma evocata dalla ricorrente quale presunto parametro di illegittimità dell’avviso, ma ritenuta non idonea a condurre all’accoglimento del ricorso.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato per il principio di ragionevole durata del processo e per giustificare la correzione della motivazione in cassazione.
art. 384 c.p.c.
La Corte richiama il potere di correggere la motivazione quando la decisione di merito sia comunque corretta in diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l’obbligo di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle associazioni non riconosciute risponde solidalmente anche chi abbia agito in nome e per conto dell’ente per le obbligazioni assunte, e tale responsabilità non viene meno per il solo fatto della cessazione della carica, se il debito si riferisce al periodo in cui la funzione era esercitata.
- Per ottenere o conservare il regime fiscale agevolato riservato alle associazioni sportive dilettantistiche non è sufficiente la previsione formale nello statuto: occorre la prova dell’effettivo rispetto, nella gestione concreta, di tutti i requisiti e vincoli richiesti dalla legge.
- Quando l’Ufficio disconosce un’agevolazione fiscale, grava sul contribuente l’onere di dimostrare in giudizio la sussistenza dei presupposti sostanziali per fruirne.
- La deduzione di omessa pronuncia non porta alla cassazione se la questione è stata comunque implicitamente decisa dal giudice di merito e la soluzione adottata è giuridicamente corretta; in tal caso la Corte può correggere la motivazione senza necessità di rinvio.
- L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo è soddisfatto se il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di difendersi su an e quantum debeatur.
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