Sentenza n. 493/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia – Sez. Lavoro n. 173/2022, emessa in data 23.02.2022 e corretta in data 09.03.2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro n. 173/2022
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro n. 173/2022, emessa il 23 febbraio 2022 e corretta il 9 marzo 2022. Nel corso del giudizio, con note d'udienza del 5 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva integralmente adempiuto alla pronuncia. Il TAR ha inoltre escluso la soccombenza virtuale, rilevando che il titolo giudiziale era stato notificato presso un indirizzo PEC diverso da quello indicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria quale indirizzo corretto, completo di codice fiscale e annualità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa azionata in ottemperanza era stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione prima della decisione. Ha escluso la soccombenza virtuale, in considerazione dell'irregolarità della notificazione del titolo giudiziale all'indirizzo PEC dell'amministrazione, e ha compensato integralmente le spese di lite. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell'integrale soddisfacimento della pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione alla pretesa consacrata nel titolo giudiziale determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più un interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
- La soccombenza virtuale non ricorre quando il titolo giudiziale posto a fondamento dell'ottemperanza sia stato notificato a un indirizzo PEC dell'amministrazione diverso da quello specificamente indicato dall'ufficio competente come necessario per la corretta ricezione, con gli ulteriori dati identificativi richiesti.
- In caso di cessazione della materia del contendere e di assenza di soccombenza virtuale, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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