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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33402/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha confermato l'inammissibilità del ricorso e ha disposto la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza del 21/02/2023 mediante l'aggiunta, dopo le parole "al pagamento", delle parole "delle spese processuali nonché....". La sentenza è stata quindi integrata per includere la condanna al pagamento delle spese processuali e rimandata alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Cassazione del 21/02/2023; la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Nella sentenza dichiarativa di inammissibilità era però omessa la statuizione obbligatoria relativa al pagamento delle spese processuali, omissione riconosciuta quale mera svista da parte del Collegio e richiamata ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    L'art. 616 impone la statuizione sulle spese processuali nelle sentenze di inammissibilità; la mancata indicazione costituisce omissione materiale correggibile d'ufficio e va sanata con l'integrazione del dispositivo.

Massime di principio

  • La mancata pronuncia sulle spese processuali in una sentenza che dichiara l'inammissibilità costituisce in genere un'omissione materiale e non invalida automaticamente la decisione sostanziale; è correggibile con integrazione del dispositivo.
  • Quando una norma (es. art. 616 c.p.p.) impone espressamente una statuizione, la sua omissione può essere sanata mediante correzione dell'errore materiale senza riaprire il merito della decisione, salvo che l'omissione incida su diritti sostanziali non sanabili con tale rimedio.
  • Nel valutare se sia ammessa la correzione, il giudice verifica se l'assenza della statuizione derivi da mera svista e non da un difetto formale o sostanziale della decisione; se è mera svista, si procede all'integrazione.
  • Per chi impugna: è utile segnalare tempestivamente eventuali omissioni formali nella sentenza (es. spese processuali) per chiedere la loro integrazione, ma non sempre ciò comporta l'annullamento dell'esito sostanziale della pronuncia.

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