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Sentenza

Sentenza n. 357/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 2046 del 27 giugno 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione del lotto n. 82 e il successivo atto di conferma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava l’aggiudicazione del lotto n. 82, relativo alla fornitura di respiratori facciali filtranti FFP3, disposta in favore di Clean Energy S.r.l. La gara, indetta con procedura aperta e criterio del minor prezzo, prevedeva che i dispositivi fossero DPI di III categoria, conformi ai regolamenti europei richiamati dalla lex specialis e idonei alla protezione da agenti biologici e particolato sottile. In primo grado e in appello GIMAS deduceva: a) difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità; b) non conformità dell’offerta aggiudicataria, e delle offerte dei concorrenti meglio classificati, per asserita mancanza di una specifica certificazione relativa alla protezione da agenti biologici e agli aerosol solidi e liquidi, con violazione del disciplinare, del capitolato, del d.lgs. n. 81/2008, delle linee guida INAIL, della legge n. 79/2022 e del regolamento UE 2016/425; c) illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità della valutazione amministrativa. In appello veniva inoltre contestata la decisione di inversione procedimentale e richiesta la riforma della sentenza, con annullamento degli atti di gara e risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro nel contratto.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l’appello, prescindendo dall’esame delle eccezioni di inammissibilità perché le censure erano comunque infondate nel merito. Ha ritenuto generiche e prive di pregio le doglianze relative a difetto di motivazione e istruttoria, osservando che la sentenza di primo grado era sorretta da un percorso logico lineare e da un’adeguata valutazione degli atti di gara. È stata ritenuta legittima anche l’inversione procedimentale, prevista dall’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 19 del disciplinare, quale strumento di semplificazione e accelerazione coerente con efficienza e tempestività. Nel merito della conformità tecnica, il Collegio ha interpretato congiuntamente il disciplinare e il capitolato: il dispositivo doveva essere conforme al regolamento UE 2016/425 e idoneo alla protezione da agenti biologici e particolato sottile. La certificazione dell’organismo notificato attestava che il prodotto era un DPI di III categoria, conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009 e ai requisiti essenziali dell’Allegato II del regolamento UE 2016/425. Tale conformità è stata ritenuta sufficiente a comprovare anche l’idoneità alla protezione da agenti biologici nocivi e da particolato sottile, senza necessità che la certificazione contenesse espressamente la relativa dicitura. È stata quindi confermata la legittimità dell’aggiudicazione a Clean Energy S.r.l.; è divenuto superfluo esaminare le censure riguardanti le offerte degli altri concorrenti. La domanda di risarcimento in forma specifica è stata conseguentemente respinta. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 5.000, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Individuato come base normativa per l’indizione della procedura aperta.

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Prevede il criterio del minor prezzo, utilizzato per la gara in ragione della standardizzazione dei prodotti e della definizione delle condizioni da parte del mercato.

  • art. 17 d.lgs. 36/2023

    Richiamato per le verifiche effettuate prima dell’aggiudicazione.

  • art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Ritenuto idoneo a legittimare l’inversione procedimentale quale strumento di semplificazione e accelerazione della procedura.

  • art. 15 del disciplinare di gara

    Le schede tecniche devono essere corredate - pena l’esclusione dalla gara, laddove richiesto dalle disposizioni di legge -, da documentazione comprovante l’approvazione e la registrazione presso il Ministero della Salute e la conformità alle Direttive europee vigenti in relazione alla qualità di produzione e sicurezza

    La disposizione imponeva la produzione della documentazione comprovante la conformità alle normative europee applicabili; il Collegio l’ha ritenuta soddisfatta dalla certificazione dell’organismo notificato.

  • art. 19 del disciplinare di gara

    Richiamato, insieme all’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, come fondamento dell’inversione procedimentale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato con riferimento al dedotto difetto di motivazione; la censura è stata ritenuta infondata e, in parte, generica.

  • art. 15 regolamento UE 2016/425

    Richiamato nella dichiarazione di conformità UE del produttore.

  • Allegato I regolamento UE 2016/425

    Utilizzato per qualificare i DPI di III categoria e i rischi comprendenti gli agenti biologici nocivi.

  • Allegato II regolamento UE 2016/425

    La conformità ai requisiti essenziali dell’Allegato II è stata ritenuta comprensiva dei requisiti specifici per la protezione da sostanze e miscele pericolose e agenti biologici nocivi.

  • EN 149:2001+A1:2009

    Norma armonizzata relativa alla protezione da aerosol solidi e liquidi; la certificazione di conformità è stata ritenuta sufficiente a comprovare tale caratteristica.

  • artt. 15, 18 e 272 d.lgs. 81/2008

    Richiamati dall’appellante, ma non posti a fondamento dell’accoglimento di alcuna censura.

  • art. 20 l. 79/2022

    Richiamato dall’appellante in relazione ai requisiti di sicurezza, senza che il Collegio ravvisasse una violazione rilevante.

  • Regolamento UE 2016/425

    La conformità del DPI di III categoria al regolamento implica, secondo il Collegio, l’idoneità alla protezione dagli agenti biologici nocivi e dal particolato sottile, anche se la certificazione non contiene espressamente tale dicitura.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede che un DPI di III categoria sia conforme al regolamento UE 2016/425 e destinato alla protezione da agenti biologici e particolato sottile, la certificazione dell’organismo notificato che attesti la conformità al regolamento, alla norma armonizzata EN 149 e ai requisiti dell’Allegato II è idonea a comprovare anche la protezione dagli agenti biologici nocivi, senza necessità di una specifica formula testuale nella certificazione.
  • La conformità di un DPI di III categoria ai requisiti specifici dell’Allegato II del regolamento UE 2016/425, relativi alla protezione da sostanze e miscele pericolose e da agenti biologici nocivi, non può essere contestata soltanto perché il certificato non riproduce espressamente la dicitura relativa alla protezione biologica.
  • L’inversione procedimentale nella gara pubblica è legittima quando trova fondamento nell’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e nella lex specialis, costituendo uno strumento di semplificazione e accelerazione coerente con i principi di efficienza e tempestività dell’azione amministrativa.
  • La contestazione in appello del difetto di motivazione o di istruttoria deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con gli atti di gara; una doglianza generica non è idonea a infirmare una decisione sorretta da un percorso logico e da una valutazione documentale adeguati.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubblici
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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