Sentenza del 17/12/2018 n. 2865 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - d.P.R. 600/73, art. 32 - presunzione - applicabilità - lavoro dipendente - non consegue. Movimentazioni bancarie - prova di non redditività - cessione di beni di proprietà - è sufficiente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa basata sulla presunzione bancaria è stata ritenuta non applicabile, poiché il contribuente era una persona fisica priva della qualità di imprenditore commerciale o libero professionista. È stata inoltre considerata sufficiente la prova documentale degli incassi e l'affermazione che essi derivassero dalla vendita di beni personali, senza necessità di ricostruire puntualmente la causa o il contesto di ogni cessione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva considerato come redditi non dichiarati alcune movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate, applicando la presunzione prevista dall'articolo 32 del d.P.R. 600/1973. Il contribuente ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che le somme derivassero dalla cessione di beni di sua proprietà e non dall'esercizio di un'attività produttiva di reddito. A sostegno della propria tesi ha prodotto la ricevuta dei pagamenti e la copia degli assegni bancari utilizzati.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
La presunzione prevista dall'articolo 32 non trova applicazione alle persone fisiche che non siano imprenditori commerciali o liberi professionisti.
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere utilizzate come presunzioni reddituali nei confronti dei soggetti ai quali la norma si applica, ma non possono essere automaticamente imputate a reddito nei confronti di un privato che non eserciti attività d'impresa o professionale.
Massime di principio
- La presunzione bancaria non opera automaticamente nei confronti di ogni persona fisica: occorre verificare previamente se il soggetto eserciti attività d'impresa o professionale.
- Per superare la contestazione fiscale è utile dimostrare l'origine non reddituale delle somme mediante documenti di pagamento, come ricevute, bonifici o assegni.
- La prova della cessione di beni personali può essere ritenuta sufficiente anche senza una ricostruzione dettagliata della causa o delle circostanze di ogni singola vendita, purché l'origine delle somme risulti credibile e documentata.
- La mera presenza di versamenti o accrediti bancari non dimostra necessariamente l'esistenza di reddito imponibile quando il contribuente offre una spiegazione coerente e supportata da elementi documentali.
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