Sentenza n. 8032/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) della nota direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, prot. n. 25348 del 17 agosto 2021, con la quale venivano dichiarati improcedibili i procedimenti attivati con istanza di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania ed abilitante all'esercizio della professione di docente per sostegno didattico in favore degli alunni disabili; B) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota direttoriale con cui sono stati dichiarati improcedibili i procedimenti relativi alle istanze di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti abilitati all'estero)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota ministeriale deducendo, tra l'altro, violazione dell'art. 2 l. 241/1990, violazione della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del d.lgs. 206/2007, della l. 148/2002, del d.P.R. 189/2009, dell'art. 38 d.lgs. 165/2001, dell'art. 50 d.lgs. 300/1999, nonché delle disposizioni in materia di formazione e sostegno didattico. Sono stati prospettati eccesso di potere, sviamento, erroneità dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, irragionevolezza, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e aggravamento procedimentale. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che la competenza a decidere sulle istanze di riconoscimento della formazione professionale estera per il sostegno spettasse al Ministero dell'Istruzione e non al Ministero dell'Università e della Ricerca, e che l'Adeverinta rilasciata dall'università rumena fosse suscettibile di riconoscimento ai fini dell'accesso alla professione di insegnante di sostegno. L'amministrazione ha resistito depositando documentazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, ordinando all'amministrazione il riesame delle istanze. Richiamando i principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18-22 del 2022, il Collegio ha ritenuto che l'Adeverinta rumena sia riconducibile all'attestazione di qualifica prevista dall'art. 13 della direttiva 2005/36/CE, in quanto rilasciata all'esito del percorso formativo previsto nello Stato d'origine per l'accesso alla professione. L'amministrazione deve quindi esaminare le istanze considerando l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione e procedendo a una comparazione concreta con la formazione richiesta in Italia; ove emergano differenze, possono essere disposte misure compensative proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva. È stata inoltre ritenuta illegittima l'individuazione del Ministero dell'Università e della Ricerca quale amministrazione competente: trattandosi del riconoscimento di formazione professionale estera ai fini dell'esercizio della professione di insegnante di sostegno, la competenza spetta al Ministero dell'Istruzione, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 300/1999. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
L'amministrazione è tenuta a definire il procedimento di riconoscimento entro un termine e con un esame effettivo dell'istanza; la decisione non può essere elusa mediante una dichiarazione di improcedibilità non conforme alla disciplina applicabile.
artt. 2, 3, 11, 13 e 14 direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE
Il riconoscimento della formazione professionale conseguita in altro Stato membro richiede la valutazione dell'attestazione di qualifica, dell'insieme delle competenze acquisite e della comparabilità dei percorsi formativi; possono essere imposte soltanto misure compensative appropriate e proporzionate.
artt. 2, 4 e 16 ss. d.lgs. 206/2007
La disciplina nazionale di attuazione del riconoscimento delle qualifiche professionali estere impone l'esame sostanziale della formazione acquisita e dei requisiti per l'esercizio della professione in Italia.
art. 50 d.lgs. 300/1999, come modificato dall'art. 2 d.l. 1/2020, convertito dalla l. 12/2020
spetta tra l’altro al Ministero dell’Istruzione l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’università e della ricerca; nonché il riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale
La competenza a riconoscere la formazione professionale estera necessaria per l'esercizio della professione di insegnante di sostegno spetta al Ministero dell'Istruzione; il Ministero dell'Università e della Ricerca deve essere sentito, ma non è l'amministrazione competente a definire il procedimento.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Quando sussistono differenze tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, l'amministrazione può prescrivere misure compensative specifiche e proporzionate, senza negare automaticamente il riconoscimento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in modalità telematica.
Massime di principio
- L'Adeverinta rilasciata da un'università rumena al termine di un percorso formativo per docenti itineranti e di sostegno può integrare un'attestazione di qualifica ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2005/36/CE, quando il percorso è previsto nello Stato d'origine per l'accesso alla professione.
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in altro Stato membro, l'amministrazione deve valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, comparando concretamente durata, livello e qualità della formazione estera con quella richiesta nello Stato ospitante.
- L'eventuale non piena equivalenza della formazione estera non consente un diniego automatico: l'amministrazione deve valutare l'imposizione di misure compensative specifiche, opportune e proporzionate.
- La competenza a decidere sul riconoscimento della formazione professionale estera necessaria per l'esercizio della professione di insegnante di sostegno spetta al Ministero dell'Istruzione, mentre il Ministero dell'Università e della Ricerca deve essere sentito.
- È illegittimo il provvedimento che definisce improcedibile o respinge l'istanza di riconoscimento senza una comparazione concreta dei percorsi formativi nei due Stati membri e senza valutare le competenze professionali eventualmente acquisite attraverso l'esperienza lavorativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →