Ordinanza n. 2036/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di condono edilizio relativa a un fabbricato, connesso alla verifica della distanza dalla battigia del mare
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono edilizio e, ove necessario, l’avviso di avvio del procedimento di diniego, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Nel corso del giudizio il TAR aveva già disposto una verificazione. La ricorrente ha successivamente depositato, oltre i termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a., una perizia di parte del 2009, non contestata dal Comune quanto alla sua utilizzabilità, che, pur basandosi sulla medesima documentazione aerofotogrammetrica esaminata dal verificatore, giunge a una conclusione diversa circa la distanza del fabbricato dalla battigia alla data rilevante ai fini della disciplina del condono: la perizia indica una distanza superiore a 150 metri, mentre la verificazione svolta in giudizio ha raggiunto un risultato inconciliabile. La questione della distanza dalla battigia è stata quindi ritenuta decisiva per la definizione della controversia.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto un’ulteriore verificazione, affidandola all’Istituto Geografico Militare. Il verificatore dovrà accertare, sulla base della documentazione in suo possesso, l’effettiva distanza del fabbricato dalla battigia sia alla data di realizzazione dell’abuso edilizio sia allo stato attuale. La misurazione dovrà essere eseguita secondo il criterio indicato dal CGARS: per linea di battigia deve intendersi la linea di contatto tra mare e terraferma; la distanza deve essere misurata orizzontalmente, mediante l’unica linea retta che congiunge l’immobile, anche soltanto uno spigolo, al punto più vicino in cui la terraferma entra in contatto con il mare. Il TAR ha inoltre prescritto le modalità telematiche di deposito degli atti da parte del verificatore tramite PAT, ha posto provvisoriamente a carico della ricorrente l’anticipazione di 500 euro per il compenso e le spese della verificazione, salva la refusione all’esito eventualmente favorevole del giudizio, e ha fissato per il prosieguo l’udienza pubblica del 17 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 15, comma 1, lett. a), legge regionale Sicilia n. 78/1976
La data di entrata in vigore della disposizione è indicata come momento rilevante per accertare la distanza del fabbricato dalla battigia del mare.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione e lo svolgimento della verificazione.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell’ambito della disciplina degli incombenti istruttori.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il TAR rileva che il deposito della nuova documentazione è avvenuto dopo la scadenza dei termini processuali; tuttavia, considerata la mancata opposizione dell’amministrazione e la rilevanza della documentazione, ne valuta l’utilizzabilità ai fini della necessaria ulteriore istruttoria.
Massime di principio
- Quando gli esiti di una verificazione e di una perizia di parte, fondate sulla medesima documentazione aerofotogrammetrica, sono inconciliabili su un fatto decisivo per la controversia, il giudice amministrativo può disporre un’ulteriore verificazione affidandola a un organismo tecnico qualificato.
- Nelle controversie relative alla distanza di un fabbricato dalla battigia, la distanza deve essere misurata orizzontalmente tra l’immobile, anche considerando il suo spigolo più vicino, e il punto più vicino della linea di contatto tra mare e terraferma.
- La verificazione diretta ad accertare la rilevanza della distanza dalla battigia ai fini della sanatoria edilizia deve considerare sia la situazione esistente alla data di realizzazione dell’abuso sia quella attuale, quando entrambe siano rilevanti per la decisione.
- Il giudice amministrativo può impartire al verificatore specifiche prescrizioni sulle modalità di deposito telematico degli atti e dei documenti nel fascicolo processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 414/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 418/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →