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Ordinanza

Ordinanza n. 267/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 00195/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202600593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La società operante nel settore odontoiatrico ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati. Dal testo non emergono gli specifici atti amministrativi gravati né i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il CGARS ha rilevato, a un primo e sommario esame, la peculiare complessità delle questioni controverse, ritenendo necessario un adeguato approfondimento nella sede di merito.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ma esclusivamente per sollecitare la fissazione dell'udienza pubblica di merito davanti al TAR. Non ha disposto la sospensione interinale degli atti impugnati né ha anticipato una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure. Le esigenze difensive della ricorrente sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la trattazione prioritaria del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito”

    Consente di accogliere la domanda cautelare senza sospendere interinalmente gli atti impugnati, quando la tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, quando le questioni presentano particolare complessità e richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accogliere l'istanza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. disponendo esclusivamente la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito non comporta la sospensione interinale degli atti impugnati né implica una decisione anticipata sulla loro legittimità.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare è giustificata dalla complessità delle questioni controverse e dalla natura meramente acceleratoria della misura adottata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAccreditamento e convenzionamento
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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