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Ordinanza

Ordinanza n. 1753/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania - Napoli n. 690/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la scelta regionale di un criterio di priorità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria privata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo emerge che le censure riguardavano la scelta, effettuata dalla Regione nell'ambito della propria discrezionalità, di un criterio di priorità. L'appellante ha contestato la legittimità di tale scelta, ma il testo non specifica ulteriori motivi di violazione di legge o figure sintomatiche di eccesso di potere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché non emergeva con immediata evidenza la fondatezza delle censure. Ha condiviso la motivazione del TAR secondo cui la scelta regionale del criterio di priorità, rientrante nella discrezionalità dell'amministrazione, non appariva arbitraria né irragionevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della questione controversa.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'appello deve essere respinto quando, alla luce della sommaria delibazione propria della fase, le censure non risultino assistite da un'immediata evidenza di fondatezza.
  • La scelta amministrativa di un criterio di priorità, rientrante nella discrezionalità dell'amministrazione, non è illegittima in assenza di elementi che ne dimostrino l'arbitrarietà o l'irragionevolezza.
  • Il giudice cautelare può condividere la motivazione dell'ordinanza impugnata quando essa abbia correttamente escluso, in base a una valutazione sommaria, l'arbitrarietà o l'irragionevolezza della scelta amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

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