Sentenza n. 3188/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 237/2025, depositata il 20.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile di condanna alla corresponsione di 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 237/2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la somma complessiva di 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con difesa di mero stile. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti, il possibile mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La sentenza civile era stata notificata tramite PEC agli indirizzi dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Monza-Brianza, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, della Direzione Regionale della Lombardia e all'indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, anziché all'indirizzo PEC primario del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA., individuato in uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La ricorrente sosteneva quindi, implicitamente, la validità della notificazione ai fini della decorrenza del termine per l'adempimento spontaneo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, poiché l'ottemperanza costituisce, in tale ipotesi, uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Il termine decorre soltanto dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede legale dell'amministrazione debitrice, utilizzando il domicilio digitale individuato secondo i pubblici registri previsti dalla normativa. Poiché il Ministero aveva indicato nel Registro delle PP.AA. l'indirizzo PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it quale domicilio digitale primario per le notificazioni degli atti giudiziari, le notifiche effettuate presso gli uffici scolastici territoriali o presso l'indirizzo della Direzione generale del personale scolastico non erano idonee. Il comunicato ministeriale sugli indirizzi da utilizzare per velocizzare le procedure relative alla carta docente è stato qualificato come mero atto organizzativo, privo di efficacia normativa e non sostitutivo dell'indirizzo primario risultante dal Registro delle PP.AA. Neppure la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato poteva sostituire quella presso la sede reale dell'amministrazione, essendo la prima prevista per finalità processuali e non per gli effetti sostanziali dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non essendo iniziato il decorso del termine dilatorio, l'azione di ottemperanza è stata dichiarata inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione della difesa di mero stile del Ministero.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l'esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro, anche mediante moneta elettronica. Il termine decorre solo da una valida notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione debitrice.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012
fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Il domicilio digitale deve essere individuato nei pubblici registri secondo l'ordine e le condizioni stabiliti dalla norma. L'indirizzo del Registro IPA è utilizzabile per la notificazione agli atti giudiziari solo quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
La disposizione opera come raccordo tra le fonti e non equipara autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi; l'indirizzo IPA è utilizzabile solo alle condizioni previste dall'art. 16-ter, comma 1-ter, del d.l. n. 179/2012.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, poiché tale giudizio costituisce uno strumento alternativo all'esecuzione forzata.
- Ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'adempimento spontaneo della pubblica amministrazione, il titolo esecutivo deve essere notificato presso la sede reale dell'amministrazione debitrice, utilizzando il domicilio digitale individuato secondo i pubblici registri previsti dall'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012.
- Quando una pubblica amministrazione abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notificazione degli atti giudiziari deve essere effettuata a tale indirizzo; il domicilio digitale risultante dal Registro IPA è utilizzabile soltanto in mancanza dell'indicazione nel Registro delle PP.AA.
- La notificazione del titolo esecutivo presso uffici territoriali o articolazioni interne diversi dall'amministrazione centrale condannata non fa decorrere il termine di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, se tali uffici non rappresentano il soggetto pubblico obbligato secondo il titolo giudiziale.
- La notificazione presso l'Avvocatura dello Stato, prevista per le finalità processuali di rappresentanza e difesa, non sostituisce la notificazione presso la sede dell'amministrazione debitrice necessaria per far decorrere il termine dilatorio di adempimento spontaneo.
- Un comunicato organizzativo dell'amministrazione che individui indirizzi PEC per agevolare o velocizzare specifiche procedure non può derogare o sostituire il domicilio digitale primario risultante dal Registro delle PP.AA., in assenza di una specifica base normativa.
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