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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32375/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell’amministrazione regionale e del suo presidente pro tempore, di somme rivendicate da una collaboratrice che aveva svolto l’attività di esperta per il rapporteur del Comitato delle Regioni d’Europa, redigendo una relazione sulle misure nazionali relative alla coesistenza tra colture geneticamente modificate e agricoltura convenzionale e biologica. L’incarico era stato affidato in modo informale, senza specifica formalizzazione scritta. In giudizio la parte attrice ha chiesto il pagamento del corrispettivo negoziale o, in via gradata, un’indennità ex art. 191 d.lgs. 267/2000 o, ancora in subordine, l’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. La Corte d’appello aveva ritenuto che l’attività fosse riconducibile alla figura del funzionario onorario, con conseguente spettanza soltanto di rimborso spese e indennità forfettaria, e aveva rigettato tutte le domande. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto, in sintesi, nullità della sentenza per decisione a sorpresa e violazione del contraddittorio, erronea qualificazione dell’incarico come funzione onoraria, erronea esclusione dell’azione di arricchimento e dei presupposti di responsabilità ex art. 191 d.lgs. 267/2000, oltre a vizi motivazionali. La Regione ha proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe potuto pronunciarsi sulla domanda principale per giudicato interno, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di adeguata allegazione degli atti rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Regione. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su una questione mista di fatto e di diritto non previamente sottoposta al contraddittorio delle parti, con conseguente nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. I restanti motivi del ricorso principale sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale per dedurre ultrapetizione o pronuncia su domanda non devoluta; la censura è stata poi ritenuta inammissibile per difetto di specificità e di allegazione degli atti rilevanti

  • art. 101 c.p.c.

    utilizzato nel motivo principale per denunciare la violazione del contraddittorio per decisione a sorpresa

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 101 e 112 c.p.c. a sostegno della dedotta lesione del contraddittorio

  • art. 356 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente principale in relazione alla dedotta nullità processuale

  • art. 24 Cost.

    richiamato a fondamento della violazione del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento della violazione del giusto processo e del contraddittorio

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere una completa e specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure, con localizzazione processuale degli stessi

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione all’onere di produzione dei documenti rilevanti ai fini dell’ammissibilità del ricorso

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso dedotti dalle parti

  • art. 2222 c.c.

    richiamato dalla ricorrente principale per contestare la qualificazione dell’incarico come onorario e sostenerne la natura professionale

  • art. 2225 c.c.

    richiamato dalla ricorrente principale sul corrispettivo del contratto d’opera

  • art. 2229 c.c.

    richiamato dalla ricorrente principale nel quadro della pretesa natura professionale dell’incarico

  • art. 2230 c.c.

    richiamato dalla ricorrente principale per qualificare l’attività come prestazione d’opera intellettuale

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dalla ricorrente principale in tema di compenso per l’opera intellettuale

  • art. 2041 c.c.

    invocato per la domanda di arricchimento senza causa; la Corte d’appello aveva escluso i presupposti dell’azione, ma tale statuizione è rimasta assorbita per effetto della cassazione con rinvio

  • art. 191, d.lgs. n. 267/2000

    richiamato dalla ricorrente principale come base subordinata per il riconoscimento di un’indennità o per la responsabilità del soggetto che avrebbe conferito l’incarico; la Corte d’appello ne aveva escluso l’applicabilità

Massime di principio

  • La decisione fondata su una questione di fatto o mista di fatto e di diritto rilevata d’ufficio deve essere preceduta dalla sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti; in difetto, la sentenza è nulla per violazione del diritto di difesa se la parte deduce anche quali difese avrebbe potuto svolgere.
  • La qualificazione giuridica di un incarico non può essere svolta in modo meramente astratto quando presuppone accertamenti sulle concrete modalità di svolgimento dell’attività e sulla presenza o meno di funzioni pubblicistiche: in tali casi il giudice deve garantire il previo confronto dialettico sulle circostanze decisive.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di errores in procedendo o di violazioni di legge richiede specifica allegazione degli atti e dei documenti rilevanti e chiara indicazione della loro sede processuale; la mera evocazione della loro esistenza o la riproduzione parziale non è sufficiente.
  • Il ricorso incidentale che contesti un capo della sentenza sotto il profilo del giudicato interno o della devoluzione in appello è inammissibile se non indica con precisione gli atti processuali e i documenti che dimostrano il vizio denunciato.
  • Quando un motivo di ricorso viene accolto per una nullità processuale che investe la base della decisione, gli ulteriori motivi che attengono al merito restano assorbiti e la causa deve essere rinviata al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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