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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37408/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna all'ergastolo inflitta con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli del 19/04/2007 per duplice omicidio. Si deduceva violazione degli artt. 630 lett. c) e 631 c.p.p. per presunta errata valutazione del nuovo materiale probatorio: si chiedeva rilievo alle prove nuove relative ad alcuni capi, si censurava l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Esposito e si sosteneva che le dichiarazioni di altri collaboratori (Molino, Accurso, Guarino) rese in giudizi separati erano inconciliabili con la ricostruzione della condanna, in particolare quanto al ruolo svolto da De Lucia nell'agguato omicidiario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le doglianze reiterative di questioni già esaminate e disattese dalla corte di merito. Ha confermato che il giudice dell'istanza di revisione ha svolto un esame completo delle dichiarazioni (in particolare di Molino), riportandone ampi stralci e valutandone l'affidabilità; ha altresì rilevato che, anche a fronte delle nuove dichiarazioni, nel giudizio definitivo erano già stati valorizzati elementi ulteriori e specifici a carico (intercettazioni e conversazioni riferite alla partecipazione e a una riunione preliminare), sicché la partecipazione di De Lucia al duplice omicidio risultava riscontrata indipendentemente dal ruolo effettivamente svolto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per il modo di riassumere il motivo in cassazione; il ricorso è stato presentato con unico motivo così riassunto ai sensi di questa disposizione.

  • art. 630 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come presunta norma violata relativa alle ipotesi di revisione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché il giudice della revisione ha valutato congruamente le nuove prove senza ritenere che esse annullassero il compendio probatorio originario.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 630 in relazione ai criteri di ammissibilità e valutazione delle nuove prove ai fini della revisione; la Corte ha ritenuto che i nuovi elementi non avessero incidenza determinante sulla decisione di colpevolezza già definita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la determinazione delle conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e determinazione, equitativa, della somma (euro 3.000) da versare alla Cassa delle ammende in considerazione dei profili di colpa del ricorrente.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019 (Rv. 277072 - 01)

    Principio richiamato secondo cui, nelle istanze di revisione che adducono nuove prove contrarie a quelle già emerse, il giudice deve valutare l'affidabilità delle nuove prove e compararle con quelle a fondamento del giudicato, per evitare un automatico azzeramento del precedente accertamento.

Massime di principio

  • In sede di revisione il giudice non sostituisce automaticamente il giudizio precedente con le nuove dichiarazioni: deve valutare l'affidabilità delle nuove prove e confrontarle con il compendio probatorio che ha sostenuto la condanna.
  • Prove nuove rese in procedimenti separati o dichiarazioni di collaboratori devono essere così solide e determinanti da prevalere sulle prove già acquisite (intercettazioni, conversazioni, altri riscontri) per ottenere l'accoglimento della revisione.
  • Se le nuove dichiarazioni contrastano solo su aspetti parziali (ad es. il ruolo specifico dell'imputato) ma non escludono la partecipazione al fatto, la revisione difficilmente potrà essere accolta.
  • Le doglianze già esaminate e respinte dalla corte di merito, se reiterate senza elementi realmente nuovi e decisivi, portano di norma all'inammissibilità del ricorso in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa nel ricorso.

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