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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18972/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per effetto della rinuncia presentata dall'indagato. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa a Roma il 9 febbraio 2022. Il Procuratore Generale aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Salerno ha confermato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Savastano Giovanni, ritenuto gravemente indiziato dei reati di corruzione propria e di turbata libertà del procedimento della scelta del contraente. Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso, ma ha successivamente rassegnato formale rinuncia al ricorso in data 04/02/2022.

Norme richiamate

  • corruzione propria (Codice Penale)

    Reato contestato all'indagato e motivo della misura cautelare: la sentenza indica che la misura è stata applicata per gravi indizi relativi a tale fattispecie, ma la Corte di Cassazione non entra nel merito dato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

  • turbata libertà del procedimento della scelta del contraente (Codice Penale)

    Altro reato contestato che giustifica, insieme alla corruzione, la misura cautelare; la pronuncia di inammissibilità non ha valutato le questioni di merito connesse a questa fattispecie.

  • misure cautelari (Codice di Procedura Penale)

    La vicenda riguarda la conferma di una misura cautelare (arresti domiciliari) da parte del Tribunale: la rinuncia al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità e il mantenimento della situazione processuale senza un esame di merito della Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta, di regola, la dichiarazione di inammissibilità e impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito delle censure.
  • La rinuncia può avere conseguenze economiche rilevanti: il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle Ammende.
  • Se un provvedimento cautelare è stato confermato dal giudice di merito e il ricorrente rinuncia all'impugnazione, la misura resta efficace salvo successivi atti che la modifichino o la revocano.
  • La richiesta del Procuratore Generale di dichiarare il ricorso inammissibile può influenzare la decisione, ma la Corte decide autonomamente in base alla rinuncia e alla regola processuale.
  • Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare attentamente l'impatto pratico (mantenimento della misura cautelare, costi, opportunità di altre impugnazioni) e consultare il difensore per eventuali alternative procedurali.

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