Sentenza del 15/04/2015 n. 7562 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR Liguria, sostenendo che l'avviso di revisione dell'accertamento dei dazi, emesso il 24 maggio 2005, fosse tempestivo. Secondo l'Amministrazione, la comunicazione OLAF del 9 marzo 2001 e la conferma del Ministero dell'Economia spagnolo del 28 marzo 2001, relative alla falsità dei certificati AGRIM utilizzati nell'importazione del 20 marzo 2000, costituivano una notitia criminis idonea a consentire il recupero dei dazi anche oltre il termine ordinario triennale. La Corte ha invece ritenuto che tali comunicazioni non fossero una notizia di reato trasmessa all'autorità giudiziaria italiana e che non risultasse l'esistenza di un procedimento penale rilevante secondo il diritto nazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la decisione della CTR Liguria, che aveva dichiarato tardivo l'avviso di revisione. Il termine ordinario triennale per il recupero dei dazi decorreva dalla nascita dell'obbligazione doganale, avvenuta il 20 marzo 2000, e l'avviso del 24 maggio 2005 era quindi successivo alla scadenza. La proroga collegata a un fatto penalmente perseguibile non poteva operare in assenza di una notitia criminis trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termine triennale. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la società intimata non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 221, paragrafi 3 e 4, Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)
"la comunicazione dell'importo dei dazi ... non può più essere effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni"; in presenza di un atto perseguibile penalmente, la comunicazione può avvenire anche dopo tale termine "alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti"
Il termine ordinario per comunicare i dazi è triennale. L'eccezione per fatti penalmente perseguibili rinvia al diritto nazionale e non stabilisce autonomamente né un termine né una sospensione della prescrizione.
D.P.R. n. 43/1973, art. 84, come modificato dalla Legge n. 428/1990, art. 29
"l'azione di recupero ... non può essere avviata ... dopo la scadenza del termine di tre anni"; la comunicazione oltre tale termine è ammessa quando la mancata determinazione del dazio sia dipesa da "un atto costituente reato"
Nel diritto italiano la proroga del termine richiede che, entro il termine triennale, sia trasmessa all'autorità giudiziaria una notitia criminis relativa al fatto costituente reato. Non bastano informazioni amministrative o investigative prive di trasmissione all'autorità giudiziaria.
Artt. 201 e 220 del Regolamento CEE n. 2913/1992
Le operazioni doganali e la relativa obbligazione doganale si considerano perfezionate, nel caso concreto, con la presentazione delle dichiarazioni in Dogana il 20 marzo 2000; da tale riferimento decorreva il termine triennale.
Art. 243 del Regolamento CEE n. 2913/1992
La presentazione di un ricorso doganale sospende il termine di prescrizione per la durata del procedimento di ricorso, secondo l'art. 221, paragrafo 3.
Massime di principio
- In materia di recupero a posteriori dei dazi doganali, l'Amministrazione deve rispettare di regola il termine triennale decorrente dalla nascita dell'obbligazione doganale o dalla contabilizzazione dell'importo.
- Per applicare l'eccezione legata a un fatto penalmente perseguibile non è sufficiente una segnalazione OLAF, una comunicazione amministrativa estera o un semplice sospetto di falsità: occorre una notitia criminis trasmessa all'autorità giudiziaria secondo le forme rilevanti per il diritto nazionale.
- La notitia criminis deve intervenire entro il termine triennale; una segnalazione tardiva non consente normalmente di riaprire o prorogare il termine già scaduto.
- Il fatto che i documenti siano falsi o che l'illecito possa astrattamente avere rilevanza penale non basta, da solo, a superare la prescrizione: deve risultare il collegamento formalizzato tra il fatto penalmente rilevante e l'obbligazione doganale.
- Quando manca una valida causa di proroga o sospensione, un avviso di revisione emesso oltre tre anni dalla nascita del debito doganale è tardivo e deve essere annullato.
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