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Ordinanza

Ordinanza n. 1871/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del decreto prot. m_dg.-OMISSIS- del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, datato 09.05.2025 di assegnazione di sede di servizio dei Vice Sovrintendenti di cui al P.D.G. 16.02.2024, relativamente alla posizione del ricorrente; - della nota prot. m_dg.-OMISSIS-del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, datata 22.05.2025; - di tutti gli atti antecedenti, successivi, connessi e presupposti, consequenziali al predetto provvedimento, di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202508174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di assegnazione della sede di servizio dei Vice Sovrintendenti e nota ministeriale conseguente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 9 maggio 2025, relativo all'assegnazione della sede di servizio dei Vice Sovrintendenti, nella parte concernente la propria posizione, nonché la nota ministeriale del 22 maggio 2025 e gli atti connessi e presupposti. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti, ma dà atto che la documentazione depositata dal ricorrente il 15 gennaio 2026, in adempimento a una precedente ordinanza istruttoria, ha evidenziato elementi non manifestamente privi di rilevanza ai fini del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo, a una prima e sommaria delibazione, che il ricorso non fosse manifestamente sfornito dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, anche alla luce degli esiti della documentazione prodotta dal ricorrente in esecuzione dell'ordinanza istruttoria del 12 settembre 2025. Ha quindi sospeso gli atti impugnati e ordinato alla pubblica amministrazione di dare esecuzione all'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle modalità di svolgimento della vicenda.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando, a una prima e sommaria delibazione, il ricorso non risulti manifestamente privo di fumus boni iuris e sussista un periculum in mora.
  • Gli esiti della documentazione acquisita o prodotta in adempimento a un'ordinanza istruttoria possono concorrere alla valutazione cautelare della fondatezza delle censure e del rischio di pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareMobilità, trasferimenti e comandi
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

Testo integrale

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