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Parere

Parere n. 974/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal Comune di Casarza Ligure contro la Città metropolitana di Genova per l’annullamento della delibera n. 33 del 29 giugno 2016 concernente il programma degli interventi e la tariffa del servizio idrico integrato per il quadriennio 2016/2019.

Giustizia amministrativa202401078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della delibera n. 33 del 29 giugno 2016 della Città metropolitana di Genova, relativa al programma degli interventi e alla tariffa del servizio idrico integrato per il quadriennio 2016/2019.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il Comune di Casarza Ligure ha impugnato la delibera con cui la Città metropolitana di Genova ha approvato la tariffa del servizio idrico integrato per il quadriennio 2016/2019, nella parte in cui ha fissato in euro 0,30 per metro cubo la tariffa relativa all'uso comunale, senza escludere il Comune dall'ambito di applicazione. Il ricorso è fondato sulla ritenuta violazione della convenzione stipulata dal Comune con la Società dell'acqua potabile s.r.l. e approvata con deliberazione consiliare n. 38 del 28 aprile 1993, successivamente rinnovata fino al 17 ottobre 2024, che avrebbe escluso qualsiasi onere a carico del Comune concedente per le utenze comunali. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, richiamando le deduzioni della Città metropolitana, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso e l'inammissibilità per difetto di interesse, in ragione della mancata impugnazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 471/2016/R/IDR del 4 agosto 2016, con cui era stato approvato lo schema di regolamentazione tariffaria predisposto dalla Città metropolitana. Nel merito, il Ministero ha chiesto il rigetto, richiamando anche il principio eurounitario del full cost recovery.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato né deciso le eccezioni processuali o il merito del ricorso. Rilevata l'esigenza di assicurare l'integrità del contraddittorio, la Sezione ha disposto che la relazione ministeriale, contenente le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità e le deduzioni sul merito, sia nuovamente trasmessa al Comune ricorrente presso il domicilio eletto, affinché possa presentare osservazioni e controdeduzioni. Il Comune dovrà trasmettere le eventuali deduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, eventualmente depositandole anche presso la Segreteria della Sezione. La trattazione è stata rinviata a un'adunanza da fissare nel quarto trimestre del 2026. In caso di mancato ingiustificato adempimento, l'affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Osservazioni

Integrità del contraddittorio

La relazione ministeriale deve essere trasmessa al Comune ricorrente presso il domicilio eletto, così da consentire al ricorrente di conoscere e replicare alle eccezioni processuali e alle deduzioni di merito formulate dall'amministrazione.

Termine per osservazioni e controdeduzioni

Il Comune ricorrente potrà presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, con facoltà di depositarle anche presso la Segreteria della Sezione.

Riserva di decisione

La Sezione ha espressamente lasciato impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, compresa la possibilità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Norme richiamate

  • Delibera del Consiglio comunale n. 38 del 28 aprile 1993

    convenzione per la concessione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile

    È richiamata quale fonte convenzionale che, secondo il Comune ricorrente, escluderebbe qualsiasi onere a suo carico per le utenze comunali.

  • Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 471/2016/R/IDR del 4 agosto 2016

    approvazione dello schema di regolamentazione tariffaria predisposto dalla Città metropolitana

    La mancata impugnazione di tale deliberazione è indicata dal Ministero quale possibile ragione di irricevibilità o inammissibilità per difetto di interesse.

  • Principio eurounitario del full cost recovery

    È richiamato dal Ministero quale principio posto a fondamento della tariffa applicata, ma la Sezione non ne ha ancora valutato la rilevanza nel merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la relazione ministeriale introduce eccezioni processuali o deduzioni rilevanti non adeguatamente sottoposte al contraddittorio del ricorrente, la Sezione deve consentire a quest'ultimo di conoscerle e di presentare osservazioni prima della decisione.
  • La decisione interlocutoria che dispone l'integrazione del contraddittorio non anticipa alcuna valutazione sulle questioni di rito, sul merito o sulla necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
  • L'assegnazione di un termine per controdedurre non impedisce che l'affare sia successivamente deciso sulla base degli atti disponibili qualora il ricorrente ometta ingiustificatamente di adempiere entro il termine stabilito.

Ricorso straordinario sulla tariffa del servizio idrico integrato

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto dal Comune di Casarza Ligure contro la Città metropolitana di Genova avverso la delibera n. 33 del 29 giugno 2016, concernente il programma degli interventi e la tariffa del servizio idrico integrato per il quadriennio 2016/2019. Il parere ha natura interlocutoria e non definisce ancora né le questioni processuali né il merito.

Premesse e oggetto del ricorso

La delibera impugnata ha determinato in euro 0,30 per metro cubo la tariffa relativa all'uso comunale, senza escludere il Comune dall'ambito di applicazione della tariffa. Il Comune sostiene che tale determinazione avrebbe pretermesso la convenzione per la concessione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile stipulata con la Società dell'acqua potabile s.r.l., approvata con deliberazione consiliare n. 38 del 28 aprile 1993 e successivamente rinnovata fino al 17 ottobre 2024.

Secondo il ricorrente, la convenzione escluderebbe qualsiasi onere a carico del Comune concedente in relazione alle utenze comunali. Su tale presupposto sono articolati tre motivi di gravame.

Posizione del Ministero e della Città metropolitana

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso la relazione di rito, richiamando le deduzioni della Città metropolitana di Genova. Sono state formulate:

  • un'eccezione di irricevibilità del ricorso;
  • un'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, fondata sulla mancata impugnazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 471/2016/R/IDR del 4 agosto 2016;
  • una richiesta di rigetto nel merito.

La deliberazione dell'Autorità avrebbe approvato lo schema di regolamentazione tariffaria predisposto dalla Città metropolitana. Il Ministero ha inoltre richiamato il principio, di origine eurounitaria, del full cost recovery quale elemento giustificativo della tariffa.

Esigenza di integrazione del contraddittorio

La relazione ministeriale è stata trasmessa al Comune, con invito a manifestare l'intenzione di formulare osservazioni o controdeduzioni. Non essendo pervenuto alcun riscontro entro il termine inizialmente assegnato, la Sezione ha ritenuto comunque necessario assicurare in modo pieno l'integrità del contraddittorio.

Ha quindi disposto una nuova trasmissione della relazione ministeriale al Comune presso il domicilio eletto nel ricorso, affinché possa esporre le proprie considerazioni, con particolare riguardo alle eccezioni di natura processuale.

Rinvio della trattazione

Il Comune potrà trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, depositandole eventualmente anche presso la Segreteria della Sezione. La trattazione dell'affare è stata rinviata a un'adunanza da fissare nel quarto trimestre del 2026.

La Sezione ha precisato che, in caso di mancato ingiustificato adempimento entro il termine assegnato, l'affare potrà essere fissato per la decisione e definito sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.

Stato della decisione

Il parere lascia impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, inclusa la possibilità di ulteriori approfondimenti istruttori. Non sono pertanto ancora state valutate definitivamente né la tempestività e l'ammissibilità del ricorso, né gli effetti della mancata impugnazione della deliberazione dell'Autorità, né la compatibilità della tariffa con la convenzione invocata dal Comune e con il principio del full cost recovery.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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