Cassazione Penale, Sentenza n. 24279/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 31/05/2022 per vari motivi: violazione del principio del ne bis in idem (sostengono che fatti già giudicati in altro procedimento), omissione di motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione, mancata o generica motivazione della conferma di responsabilità (insufficienza e inaffidabilità delle prove, travisamento delle intercettazioni e del quadro probatorio), richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 5 o 4) e contestata disparità di trattamento tra coimputati. Alcuni ricorrenti hanno inoltre dedotto che la Corte territoriale non aveva adeguatamente risposto a specifici motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Cianciana Angela, Gattello Antonio e Perlini Samantha (perché avevano rinunciato a parte dei motivi in appello o per genericità dei motivi) e quelli di Montani Roberto e Catino Vito (per genericità delle censure o per questioni non proponibili in sede di legittimità). Per Privati Emilio la Corte ha invece accolto parte del ricorso: ha rilevato la carenza di motivazione della Corte d'appello rispetto a due specifici motivi (ne bis in idem relativo all'episodio del 6.2.2013 e mancata argomentazione sulla richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e ha annullato la sentenza limitatamente alla sua posizione, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. I ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art.73
comma 5; comma 4; comma 1
Norma che definisce le fattispecie di reato in materia di stupefacenti e le loro diverse ipotesi qualificatrici; la Corte ha richiamato la necessità che la Corte d'appello motivi specificamente l'eventuale riqualificazione (es. comma 5 o comma 4) e ha ritenuto insufficiente la mancata argomentazione su tale punto per la posizione di Privati.
Codice di procedura penale, art.581
Disciplina i requisiti di motivazione dei mezzi di impugnazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui motivi generici e non specificati rendono il ricorso per cassazione inammissibile.
Codice di procedura penale, art.591 comma 1 lett. c)
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione per vizi formali quali la genericità dei motivi; usato dalla Corte per dichiarare inammissibili diverse impugnazioni.
Codice di procedura penale, art.606 comma 1 lett. e)
Limita i profili sindacabili in sede di legittimità, escludendo il 'travisamento del fatto' come motivo autonomo di cassazione; la Corte ha ribadito che non è consentito che la Cassazione riformuli la valutazione di merito dei fatti.
Principio "ne bis in idem"
Principio generale che vieta di essere giudicati due volte per lo stesso fatto; la Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia motivata della Corte territoriale su tale questione riguardante Privati costituisse vizio di motivazione e ha ordinato il rinvio.
Massime di principio
- La rinuncia parziale ai motivi in sede d'appello determina la formazione del giudicato sui punti rinunciati: tali questioni non possono poi essere efficacemente censurate in Cassazione.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e motivati: la genericità o la mancanza di riferimenti concreti agli elementi di fatto e di diritto comporta l'inammissibilità del ricorso (art.581 e art.591 c.p.p.).
- La Corte d'appello è tenuta a rispondere puntualmente ai motivi di gravame: se la sentenza di appello si limita a riprodurre la decisione di primo grado senza affrontare i punti specifici sollevati, ciò può costituire motivo di annullamento per carenza di motivazione.
- In Cassazione non è consentito riformare la valutazione di merito sui fatti né dedurre il 'travisamento del fatto' come strada per ottenere una rivalutazione; le critiche devono mirare a vizi giuridici o a specifiche carenze di motivazione (art.606 co.1 lett. e)).
- Non possono essere dedotte in cassazione questioni che non sono state previamente devolute alla Corte d'appello: nuovi profili di censura non sollevati in appello sono inammissibili, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
- Se la Corte territoriale omette di pronunciarsi o motivare su questioni rilevanti (es. ne bis in idem o riqualificazione del reato), la Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per un nuovo giudizio limitatamente alla posizione interessata.
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