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Sentenza

Sentenza n. 8/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento a) della determina del Comando Generale della Guardia di Finanza, prot. 235422/2023, del 07 agosto 2023, e notificata il successivo 10 agosto 2023 , con cui viene rigettata l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001; b) della comunicazione contenente i motivi ostativi prot. 190516/2023 del 26 giugno 2023 del Comando Generale Guardia di Finanza I Reparto Ufficio Personale- Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri; c) in ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti,

Giustizia amministrativa202300707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, connesso alla comunicazione dei motivi ostativi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Comando Generale della Guardia di Finanza alla domanda di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, deducendo violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, manifesta contraddittorietà, violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e della l. 176/1991, nonché disparità di trattamento. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. L'istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 371 del 2023. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha rappresentato che, a seguito della procedura concorsuale relativa al piano degli impieghi per l'anno 2025, il ricorrente aveva ottenuto il trasferimento definitivo al Comando Regione Sicilia, provincia di Catania; all'udienza pubblica il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente in udienza e della sopravvenuta attribuzione del trasferimento definitivo, circostanza che ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego di assegnazione temporanea. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione costituiva la base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea presentata dal ricorrente; la sentenza non ne esamina nel merito presupposti o limiti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta attribuzione del trasferimento definitivo e della dichiarazione resa dal ricorrente in udienza.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Indicati dal ricorrente come parametri di legittimità del diniego, senza essere esaminati nel merito dal TAR.

  • Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989

    Richiamata dal ricorrente quale parametro asseritamente violato, senza esame nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • l. 27 maggio 1991, n. 176

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla tutela dei diritti del fanciullo, senza esame nel merito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta attribuzione definitiva del trasferimento richiesto, quando elimina l'utilità concreta della decisione sull'impugnazione del precedente diniego di assegnazione temporanea, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La dichiarazione della parte ricorrente in udienza circa la cessazione della materia del contendere, corroborata dal sopravvenuto provvedimento amministrativo satisfattivo, consente al giudice di definire il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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