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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04624/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IVA per l'anno 2007 nei confronti di una contribuente, contestandole la partecipazione ad operazioni ritenute inesistenti in relazione a lavori di costruzione di una strada. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso, e poi in appello davanti alla CTR, che aveva confermato la pretesa fiscale. In cassazione la ricorrente ha proposto otto motivi, lamentando: la violazione delle norme sull'accertamento IVA e sull'onere della prova, sostenendo che spettasse all'Ufficio dimostrare l'inesistenza delle operazioni; l'erronea attribuzione di valore probatorio alle dichiarazioni rese da un terzo e acquisite dalla Guardia di Finanza; il mancato esame di elementi che, secondo la contribuente, dimostravano l'effettiva esecuzione dei lavori da parte di un subappaltatore; l'omessa pronuncia sulla dedotta inesistenza solo soggettiva e non oggettiva delle operazioni; la violazione del principio di neutralità dell'IVA e di altre norme del DPR IVA. La ricorrente contestava inoltre la motivazione della CTR, ritenuta apparente o insufficiente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la CTR aveva in sostanza qualificato la vicenda come operazioni soggettivamente inesistenti: i lavori erano stati effettivamente eseguiti, ma non dal soggetto fatturante indicato in fattura, bensì da altro soggetto. Conseguentemente, l'Ufficio doveva provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario di partecipare a un'evasione; la CTR ha ritenuto tale onere assolto mediante il pvc e le dichiarazioni del legale rappresentante della società appaltatrice, valorizzate anche per il loro riscontro con ulteriori elementi (inattività e mancanza di struttura della società). La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: non vi era violazione del riparto dell'onere probatorio, le dichiarazioni di terzi erano utilizzabili come fonte indiziaria, la motivazione della CTR non era apparente, il richiamo all'art. 21 DPR 633/1972 non comportava accoglimento perché la disciplina corretta era comunque quella applicabile alle operazioni soggettivamente inesistenti, e il motivo sul principio di neutralità dell'IVA era nuovo e non dedotto nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'Agenzia si era costituita solo per eventuale partecipazione alla discussione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    delimita i vizi deducibili in cassazione; non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione oltre il minimo costituzionale, e il motivo nuovo o non localizzato è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza è infondata quando il giudice di merito abbia comunque preso posizione sulla questione qualificando correttamente la fattispecie.

  • artt. 54, 55 e 56 del D.P.R. n. 633/1972

    richiamati dalla ricorrente per contestare l'accertamento IVA; la Corte non ravvisa violazione delle norme sull'onere probatorio e sull'operato dell'Ufficio.

  • art. 21 del D.P.R. n. 633/1972

    è norma riferita al cedente; tuttavia l'eventuale erroneo richiamo non incide, poiché la decisione si regge sui principi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti e può essere corretta la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.

  • art. 19 del D.P.R. n. 633/1972

    in combinato con l'art. 26, comma 3, fonda la disciplina applicabile alle operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti del cessionario.

  • art. 26 del D.P.R. n. 633/1972

    insieme all'art. 19, comma 1, è la base normativa applicabile alla fattispecie ricostruita come operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    nell'ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; il contribuente deve fornire la prova contraria della propria buona fede e diligenza.

  • artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.

    consentono la prova presuntiva e la valorizzazione di indizi e dichiarazioni di terzi, se valutati dal giudice di merito nel quadro complessivo.

  • art. 384 c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo risulti comunque corretto.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale; è nulla solo se mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012

    ha modificato il paradigma del vizio motivazionale deducibile in cassazione, limitandolo al minimo costituzionale.

  • L. n. 134 del 2012

    conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 4 del D.P.R. n. 633/1972

    citato dalla ricorrente nel motivo sul principio di neutralità IVA, ritenuto inammissibile perché nuovo.

  • art. 17 del D.P.R. n. 633/1972

    citato dalla ricorrente nel motivo sul principio di neutralità IVA, ritenuto inammissibile perché nuovo.

  • art. 30 del D.P.R. n. 633/1972

    citato dalla ricorrente nel motivo sul principio di neutralità IVA, ritenuto inammissibile perché nuovo.

  • art. 168 della Direttiva 2006/112/CE

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di neutralità IVA, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità.

Massime di principio

  • Nelle controversie su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del cessionario di partecipare a un'evasione; il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • Le dichiarazioni rese da terzi e riportate nell'avviso di accertamento non sono prive di valore probatorio in sé: costituiscono fonti di conoscenza valutabili dal giudice di merito come indizi, da apprezzare insieme agli altri elementi raccolti dall'Ufficio.
  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente o incomprensibile, ossia se non consente di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione oltre il minimo costituzionale.
  • Il motivo di ricorso che non colpisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata è infondato o inammissibile; la corretta qualificazione della fattispecie concreta assorbe le doglianze costruite su una diversa ricostruzione dei fatti.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove o non localizzate nei precedenti gradi di merito; il richiamo a principi come la neutralità IVA non basta se la censura non risulta specificamente dedotta e coltivata in appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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