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Sentenza

Sentenza n. 46/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 464/2024 in data 8 novembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, n. 464/2024 dell’8 novembre 2024. La pronuncia del giudice ordinario aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato l’Amministrazione a rendere disponibile la Carta del docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.000,00, oltre interessi. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia ministeriale nonostante la notificazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria, e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero il 21 novembre 2024 e l’omesso adempimento dell’Amministrazione. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di provvedere entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle pronunce giurisdizionali rimaste ineseguite.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha constatato il decorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta del docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Il giudicato da eseguire richiama le modalità e le funzionalità della Carta del docente disciplinate dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del decreto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della pronuncia, consente di ritenere integrato il presupposto temporale per l’esecuzione coattiva del giudicato.
  • In presenza di un giudicato comprovato e di un’omessa esecuzione non contestata dall’amministrazione rimasta non costituita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non deve essere liquidato alcun compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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