Sentenza del 31/05/2017 n. 1386 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Notificazione di un atto di impugnazione ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate diverso da quello che aveva emesso l'atto impositivo - Nullità o decadenza dell'impugnazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica per gli anni d’imposta 2012 e 2013. Ha sostenuto di aver svolto sempre un’effettiva attività imprenditoriale e produttiva e che le perdite erano dovute a circostanze oggettive, quali la crisi economica, la contrazione del settore tessile e la concorrenza dei Paesi emergenti, nonché alla conseguente riduzione di commesse, produzione, redditività e occupazione. Ha inoltre contestato l’inammissibilità del ricorso e la validità della notifica effettuata presso la Direzione Provinciale di Prato anziché presso la Direzione Regionale competente.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibili i ricorsi ritenendo il diniego non incluso tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 546/1992. In appello, la Commissione ha ritenuto invece il diniego di disapplicazione autonomamente impugnabile, in via facoltativa, perché idoneo a rendere noto preventivamente al contribuente l’orientamento dell’Amministrazione su uno specifico rapporto tributario. Nel merito, ha riconosciuto che la società aveva documentato la continuità dell’attività produttiva e l’esistenza di condizioni oggettive giustificative delle perdite, escludendo la natura di società di comodo e consentendo l’applicazione del regime ordinario. Sono stati respinti gli appelli incidentali degli uffici: la Direzione Provinciale di Prato è stata ritenuta legittimata a partecipare al giudizio e la notifica presso tale ufficio, sebbene diverso da quello competente, è stata considerata valida. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19 D.lgs. 546/1992
L’elenco degli atti impugnabili non deve essere interpretato in modo rigidamente tassativo. Sono impugnabili anche atti atipici che rendano conoscibile una pretesa tributaria definita o l’orientamento dell’Amministrazione e rispetto ai quali il contribuente abbia un interesse concreto alla tutela giurisdizionale.
Art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973
disapplicazione di norme antielusive
Il diniego di disapplicazione delle norme antielusive, nel regime applicabile ratione temporis, è stato ritenuto autonomamente impugnabile, poiché incide sulla posizione fiscale del contribuente e lo espone all’applicazione di un regime più gravoso.
Art. 100 c.p.c.
Il contribuente ha interesse ad ottenere un controllo giurisdizionale immediato sulla legittimità di un atto amministrativo che incida concretamente sulla sua posizione tributaria, anche se l’atto non è formalmente incluso nell’elenco dell’art. 19 del D.lgs. 546/1992.
Art. 10 D.lgs. 546/1992
parti nel processo tributario
È legittimata a partecipare al processo anche la struttura dell’Agenzia delle Entrate cui spettano attribuzioni sul rapporto tributario controverso. La Direzione Provinciale competente per la posizione fiscale del contribuente può quindi essere parte del giudizio.
D.lgs. 156/2015
La riforma ha modificato il regime dell’interpello, eliminando per il contribuente l’obbligo di conformarsi alla risposta negativa; secondo la sentenza, ciò incide sulla necessità e sull’autonoma impugnabilità del diniego per le fattispecie successive alla riforma.
Cass. 27 febbraio 2015, n. 4055
L’Agenzia delle Entrate ha carattere unitario; la distinzione tra i suoi uffici è una ripartizione interna delle competenze e non può pregiudicare la validità della notifica effettuata dal contribuente presso un ufficio diverso da quello territorialmente competente.
Cass. 15 dicembre 2004, n. 23349
L’atto indirizzato all’organo appartenente all’amministrazione individuata dalla legge produce i propri effetti anche se quell’ufficio è internamente incompetente; spetta all’amministrazione trasmetterlo all’ufficio competente.
Cass. SS.UU. 2016, n. 8587
Il catalogo degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del D.lgs. 546/1992 è suscettibile di interpretazione estensiva, in funzione della tutela effettiva del contribuente e del buon andamento dell’amministrazione.
Massime di principio
- La notifica di un atto tributario a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate diverso da quello territorialmente competente non è automaticamente nulla o tardiva, perché l’Agenzia costituisce un’amministrazione unitaria e la distribuzione interna delle competenze non deve ricadere sul contribuente.
- Un atto non espressamente indicato nell’art. 19 del D.lgs. 546/1992 può essere impugnabile quando incide concretamente sulla posizione fiscale del contribuente e rende conoscibile una pretesa o un orientamento definitivo dell’Amministrazione.
- Per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, non è sufficiente invocare genericamente la crisi economica: occorre documentare l’effettiva operatività della società, la continuità dell’attività e il nesso tra le circostanze oggettive e il mancato conseguimento dei ricavi o risultati minimi.
- La produzione di dati economici, documentazione contabile, andamento del margine operativo, commesse, dipendenti e attività concretamente svolta può dimostrare che la società non è stata costituita o mantenuta come mero schermo per finalità elusive.
- La valutazione della impugnabilità del diniego di interpello o disapplicazione deve tenere conto della disciplina vigente nel periodo considerato, poiché le modifiche normative successive possono aver eliminato l’obbligo del contribuente di adeguarsi alla risposta negativa.
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