Sentenza del 20/05/2016 n. 676 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Stabileorganizzazione - atto di accertamento - residenza in Italia dell'amministratoredella società - notifica all'estero - inesistenza - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica dell'atto impositivo è stata qualificata come inesistente. Tale vizio non è sanabile mediante la costituzione in giudizio del contribuente e impedisce all'atto di produrre effetti nei suoi confronti. Di conseguenza, il contribuente ha ottenuto l'annullamento o comunque l'inefficacia dell'atto basato sulla notifica inesistente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica dell'atto impositivo, eseguita all'estero, in Bosnia-Erzegovina, nonostante la sua effettiva residenza e dimora stabile in Italia. La notifica è stata ritenuta indirizzata a un luogo non corrispondente alla reale residenza del destinatario.
Norme richiamate
Norme in materia di notificazione degli atti tributari e degli atti processuali
La notifica deve essere eseguita presso il luogo risultante come effettiva residenza o domicilio del destinatario, secondo le regole applicabili. L'invio all'estero a un soggetto stabilmente residente in Italia non realizza una valida notificazione.
Principi giurisprudenziali sull'inesistenza della notificazione
Quando manca un collegamento qualificato tra la notificazione e il destinatario o il luogo di consegna, il vizio può integrare inesistenza, non mera nullità. L'inesistenza non è sanabile per raggiungimento dello scopo o per costituzione in giudizio e impedisce all'atto di produrre effetti.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una notifica tributaria rileva la residenza effettiva del destinatario, non soltanto l'indirizzo formalmente utilizzato o collegato alla società.
- La presenza di una società estera o di una stabile organizzazione in Italia non consente automaticamente di notificare all'estero gli atti diretti personalmente all'amministratore, se questi vive stabilmente in Italia.
- La notifica eseguita in un luogo privo di un effettivo collegamento con il destinatario può essere considerata inesistente, con conseguente impossibilità per l'atto di produrre effetti.
- È opportuno distinguere tra nullità e inesistenza della notifica: la nullità può talvolta essere sanata, mentre l'inesistenza, secondo l'orientamento richiamato, non è sanabile mediante la partecipazione al processo.
- La residenza effettiva deve essere valutata sulla base degli elementi concreti disponibili, quali dimora abituale, iscrizione anagrafica, domicilio e stabile presenza sul territorio.
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