Cassazione Civile, Ordinanza n. 23415/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soccombente)
La controversia
Nel precedente provvedimento della Corte di cassazione n. 25585/2024 era stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, ma nel dispositivo era stata omessa, per mero errore materiale, la statuizione di distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente, che aveva proposto rituale istanza nella memoria. La parte interessata ha quindi chiesto la correzione del provvedimento, limitatamente all’inserimento della formula di distrazione delle spese processuali all’avvocato antistatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l’omissione della previsione di distrazione delle spese nel dispositivo dell’ordinanza n. 25585/2024 integrasse un errore materiale, immediatamente percepibile dal testo del provvedimento e dall’istanza già proposta dalla difesa della controricorrente. Ha quindi disposto la correzione dell’ordinanza, ordinando che nel dispositivo, dopo la parola "controricorrente", venga aggiunta la formula "con distrazione delle spese al difensore della controricorrente che si è dichiarato antistatario", con ogni conseguente effetto di legge. Ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione, trattandosi di attività di natura amministrativa e non giurisdizionale.
Massime di principio
- L’omessa indicazione, nel dispositivo di un provvedimento, della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può integrare un errore materiale emendabile quando risulti dal contenuto complessivo dell’atto e dall’istanza tempestivamente formulata.
- Il procedimento di correzione di errore materiale è volto a riallineare il dispositivo alla volontà effettivamente desumibile dal provvedimento, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
- Quando il procedimento ha natura meramente amministrativa e non giurisdizionale, non è dovuta una pronuncia sulle spese del procedimento stesso.
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