Cassazione Penale, Sentenza n. 21933/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina del 10/11/2021 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e aveva invece concesso la detenzione domiciliare per la residua pena di 1 anno, 1 mese e 17 giorni. Il ricorrente ha censurato la motivazione del giudice di merito per contraddittorietà e insufficienza: nonostante il Tribunale avesse dato atto della proclività di Guidara alla commissione di reati e dei numerosi precedenti e carichi pendenti, aveva concesso la detenzione domiciliare limitandosi a riferire il comportamento regolare del condannato nel periodo trascorso agli arresti domiciliari, senza fornire un adeguato approfondimento argomentativo sul perché il mero decorso del tempo e la condotta recente fossero sufficienti a compensare la lunga serie di recidive e i precedenti insuccessi di misure alternative.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Messina per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di sorveglianza, pur avendo ampia discrezionalità nella concessione delle misure alternative, deve motivare con precisione e riferimenti concreti all'esame della personalità e agli elementi di fatto che giustificano l'accoglimento o il rigetto della richiesta, considerando anche gli esiti dei trattamenti individualizzati e la storia giudiziaria (in particolare l'uso e l'inefficacia di precedenti misure alternative). L'ordinanza è stata annullata perché la concessione della detenzione domiciliare non è stata adeguatamente motivata alla luce dei precedenti del condannato.
Norme richiamate
art. 47-ter Ordinamento penitenziario
secondo cui, alle condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene possono essere espiate in regime di detenzione domiciliare
La norma disciplina la possibilità di espiare la pena in regime di detenzione domiciliare ma non riconosce un diritto automatico al beneficio: la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito che deve verificare compatibilità con la rieducazione del condannato e la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati.
Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 (Angilletta)
richiamata nella sentenza come costante orientamento della Corte di legittimità
Afferma che la decisione del giudice di sorveglianza sulle misure alternative deve fondarsi sui risultati del trattamento individualizzato e sull'esame scientifico della personalità; la motivazione deve dimostrare l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi di legge con riferimento alla fattispecie concreta.
Sez. 6, n. 3086 del 25/08/1992 (Nikolic Zagorke)
richiamata come principio sui requisiti per la detenzione domiciliare
Stabilisce che, oltre all'esistenza di un luogo adeguato, la concessione della detenzione domiciliare richiede una valutazione positiva della personalità del condannato in rapporto alla rieducazione e alla prevenzione di ulteriori reati.
Massime di principio
- La concessione di misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) è discrezionale ma richiede motivazione specifica e puntuale, con riferimento agli elementi concreti del caso e agli esiti del trattamento individualizzato.
- La mera decorrenza del tempo o un periodo di buona condotta non possono da soli giustificare l'attribuzione di un beneficio se sussistono elementi negativi rilevanti (precedenti gravi, ripetute recidive, insuccessi di precedenti misure alternative).
- Il giudice deve valutare la personalità del condannato, la presenza di revisione critica delle condotte e l'efficacia di precedenti misure alternative nel prevenire la recidiva.
- Se il provvedimento è contraddittorio (es. si evidenzia pericolosità ma si concede comunque una misura alternativa senza adeguata spiegazione), il provvedimento può essere annullato in sede di legittimità e rinviato per nuovo esame.
- Il Procuratore generale/p.m. può impugnare un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per vizio di motivazione: la Corte di legittimità è incline ad annullare quando manca la necessaria argomentazione circa la prognosi di rischio e la compatibilità della misura con la finalità rieducativa.
- In fase di decisione, è opportuno documentare e considerare specificamente precedenti usi e insuccessi di misure alternative (per evitare che il beneficio sia concesso nonostante comprovate ricadute criminali).
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